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Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Pubblicato un nuovo decreto legislativo di attuazione della normativa europeaMercoledì 26/07/2017, a cura di TuttoCamere.it
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2017, il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114". Allo stato attuale, da un'analisi della durata media delle procedure di competenza statale, si riscontrano tempi medi per la conclusione dei procedimenti di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) di circa 3 anni, mentre per la verifica di assoggettabilità a VIA sono necessari circa 11,4 mesi, con un rallentamento dell'iter valutativo dei progetti dovuto anche alla frammentazione delle competenze normative, regolamentari e amministrative tra Stato e Regioni. Con l'intento di superare tale frammentazione, è stato pubblicato un decreto legislativo che, in attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo del 16 aprile 2014, modifica l'attuale disciplina della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e della procedura di "Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA)" e introduce due novità: un procedimento unico nazionale (art. 27) attivabile facoltativamente dal proponente e un procedimento unico regionale obbligatorio in tutti i casi di Via locale (art. 27-bis). Il procedimento unico è comprensivo di tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi in materia ambientale necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Gli scopi del provvedimento, che entrerà in vigore il 21 luglio, sono i seguenti:
Nello specifico, tra gli elementi maggiormente significativi della riforma, si segnalano i seguenti:
Le nuove regole si applicano ai procedimenti avviati dal 16 maggio 2017, mentre restano soggetti alla previgente disciplina quelli che alla data del 16 maggio 2017: risultano pendenti; per i quali è già partita la fase di consultazione; per i quali è stata presentata istanza. In quest'ultimo caso il proponente può però chiedere all'Autorità competente di passare al nuovo regime. Resta sempre la possibilità di ritirare la domanda così presentata e di proporne una nuova che ricadrebbe sotto le nuove regole. Per scaricare il testo del decreto clicca qui. Fonte: http://www.tuttocamere.it |
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