L'Agenzia delle Entrate, con la
risposta n. 90 del 3 dicembre 2018 ha chiarito che le prestazioni rese dagli operatori socio sanitari
devono essere assoggettate ad Iva,
con applicazione dell'aliquota ordinaria. Tali operatori, infatti, non rientrano tra i soggetti abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie esentate dalla norma (diagnosi, cura e riabilitazione della persona) e, di conseguenza,
non รจ applicabile l'esenzione Iva di cui all'articolo 10, primo comma, n. 18), del Dpr n. 633 del 1972.