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Tax credit Cinema: niente decadenza senza norma primaria, lo chiarisce la Corte tributaria del Veneto

Mercoledì 12/11/2025, a cura di AteneoWeb S.r.l.


La mancata indicazione nel quadro RU della dichiarazione del credito d’imposta per la produzione e distribuzione di opere cinematografiche non comporta la perdita dell’agevolazione prevista dall’art. 1, comma 327, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, oggi trasfusa negli articoli 15 e seguenti della Legge 14 novembre 2016, n. 220 (Tax credit cinema).
Sebbene il D.M. 7 maggio 2009 stabilisca che tale credito debba essere indicato nel quadro RU “a pena di decadenza”, ha chiarito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto (Sezione V) nella Sentenza n. 297 del 15 maggio 2025, una decadenza da un’agevolazione fiscale può essere disposta soltanto da una fonte del diritto primaria, e non da una fonte di diritto secondaria, come un decreto ministeriale.
Pertanto, la mancata indicazione del credito nella dichiarazione non preclude il riconoscimento dell’agevolazione, purché il contribuente provveda a sanare l’omissione mediante una dichiarazione integrativa.

Fonte: https://www.dgt.mef.gov.it
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