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Stranieri: totalmente digitale la procedura per il ricongiungimento familiare - Indicazioni dal Ministero dell'Interno

Giovedì 24/08/2017, a cura di TuttoCamere.it


A decorrere dal 17 agosto 2017, la procedura di presentazione della domanda di ricongiungimento familiare da parte di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti diventerà completamente digitale.

A partire da tale data la documentazione relativa al reddito e all'alloggio, da allegare alla domanda da inviare allo Sportello Unico per l'Immigrazione, presso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, dovrà essere scannerizzata e inoltrata esclusivamente in modalità informatica, a cura dell'interessato.

Lo stabilisce il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, del Ministero dell'Interno, con la circolare 2805 del 31 luglio 2017, con la quale vengono fornite le indicazioni operative relative alla nuova procedura di inoltro della "domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare", che entrerà appunto in vigore il 17 agosto 2017, ai sensi del D.L. n. 13/2017, convertito dalla L. n. 46/2017, che ha modificato l'articolo 29 del decreto legislativo 286 del 1998.

La domanda di nulla osta al ricongiungimento, presentata con le consuete modalità telematiche dal cittadino straniero regolarmente soggiornate in Italia, dovrà quindi essere corredata della documentazione relativa ai requisiti richiesti circa il reddito e l'alloggio secondo i requisiti richiesti dal comma 3 dall'articolo 29:


a) un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore a 14 anni al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;
b) un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.


Per il ricongiungimento di due o più figli e di figli di età inferiore a 14 anni è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Per la determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

L'innovazione consentirà allo Sportello Unico di verificare i requisiti relativi all'alloggio e al reddito e procedere al rilascio del nulla osta entro 90 giorni (nuovo limite temporale imposto dalla norma, che sostituisce il precedente limite di 180 giorni) dalla presentazione della domanda.

La comunicazione dell'avvenuto nulla osta al ricongiungimento verrà fatta al richiedente nel momento della successiva convocazione presso lo Sportello Unico per la consegna degli originali dei documenti, riducendo ad una le convocazioni allo Sportello Unico, e il lavoro del personale addetto.

Per saperne di più e per scaricare il testo della circolare n. 2805/2017 clicca qui.

Fonte: http://www.tuttocamere.it
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