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Startup innovative: costituzione con modalità informatica anche senza atto notarile. Due nuove Sentenze del TAR Lazio

Lunedì 06/11/2017, a cura di TuttoCamere.it


Dopo la Sentenza n. 10004/2017, depositata il 2 ottobre 2017, pronunciata avverso il ricorso proposto dal Consiglio Nazionale del Notariato (CNN) (Registro Generale 06262/2016), con la quale è stata ribadita la legittimità della redazione dell'atto costitutivo e dello statuto delle Start-up innovative "in modalità esclusivamente informatica", senza l'intervento di un notaio, sono arrivate altre due nuove Sentenze del TAR Lazio, la n. 10006/2017 e la n. 10009/2017, entrambe depositate il 2 ottobre 2017.

Le due sentenze sono state pronunciate avverso il ricorso proposto, rispettivamente, dal Sindacato Sociale Notarile (Si.S.N.) (Registro Generale 06063/2016) e dai notai del Distretto notarile di Cagliari, Lanusei e Oristano (Registro Generale 06064/2016), contro il Ministero dello Sviluppo Economico.

In entrambi i ricorsi si chiede, sostanzialmente, l'annullamento del D.M. 17 febbraio 2016, del decreto direttoriale 1° luglio 2016, della circolare n. 3691/C del 1° luglio 2016 e del decreto del 28 ottobre 2016, prospettando:


a) profili di illegittimità costituzionale e di contrasto con la direttiva 2009/101/CE del 16 settembre 2009 dell'art. 4, comma 10-bis, del D.L. n. 3/2015;
b) l'illegittimità del D.M. 17 febbraio 2016;
c) vizi autonomi del decreto direttoriale e della circolare n. 3691/C del 1° luglio 2016.


Con entrambe le Sentenze n. 10006/2017 e n. 10009/2017 il TAR Lazio ha accolto i ricorsi solo con riferimento all'annullamento:


1) dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 17 febbraio 2016,
2) dell'articolo 5, comma 3, del decreto direttoriale 1° luglio 2016,
3) di alcune parti della circolare n. 3691/C del 1° luglio 2017
con rigetto, per il resto, del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.


Pertanto, in caso di cancellazione di una Start-up dalla sezione speciale del Registro delle imprese, per perdita dei requisiti - la cui iscrizione sia avvenuta "in modalità esclusivamente informatica", senza l'intervento di un notaio e quindi senza ricorso all'atto pubblico - per mantenere l'iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle imprese, la società dovrà obbligatoriamente ricorrere al notaio per la redazione di un atto pubblico.
Si attende ora che il Ministero dello Sviluppo Economico proceda alla modifica dell'attuale normativa, come richiesto dal TAR, predisponendo un nuovo ed adeguato modello standard di atto costitutivo.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo delle due nuove sentenze del TAR Lazio clicca qui.

Fonte: http://www.tuttocamere.it
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