L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota del 20 giugno 2017 ha chiarito che è sempre possibile, tenuto conto delle circostanze del caso e/o della necessità di provvedere tempestivamente alla adozione del
provvedimento di revoca, che lo stesso possa essere effettuato da altro personale ispettivo.
La revoca del provvedimento può quindi essere adottata:
- dal personale ispettivo che ha adottato il provvedimento (sia INL, sia INPS, sia INAIL);
- da altro personale ispettivo (sia INL, sia INPS, sia INAIL);
- dallo stesso dirigente della sede territoriale dell'INL o suo delegato.
Ogni provvedimento di sospensione o di revoca, specifica ancora la nota, dovrà comunque essere adeguatamente monitorato da ciascun ITL. Di qui la necessità che tali provvedimenti siano tempestivamente comunicati alla ITL di competenza.