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Società di mutuo soccorso - Nuove modifiche al D.M. 6 marzo 2013. Semplificazioni per l'iscrizione nel Registro delle impreseMercoledì 13/02/2019, a cura di TuttoCamere.it
1) E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 19 gennaio 2019, il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 dicembre 2018, recante "Ulteriori modifiche al decreto 6 marzo 2013 in materia di iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative". Ricordiamo che l'obbligo di iscrizione delle società di mutuo soccorso (SMS), di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, in una sezione speciale del Registro delle imprese, è stato disposto dal comma 1, dell'art. 23 del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. I criteri e le modalità di iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del Registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative sono stati successivamente dettati con il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 marzo 2013. Tale decreto ha acquistato efficaci a decorrere dal 20 maggio 2013: a decorrere da tale data è pertanto scattato l'obbligo, per le Società di mutuo soccorso, di iscrizione:
Al decreto del 6 marzo 2013 sono state successivamente apportate modifiche:
2) Il Ministero dello Sviluppo economico, con la circolare n. 3713/C del 18 gennaio 2019, illustra le semplificazioni previste, a favore delle società di mutuo soccorso in sede di modifica dello statuto costitutivo, dal D.M. 21 dicembre 2018, che modifica il D.M. 6 marzo 2013, dopo le modifiche apportate dal D.M. del 10 ottobre 2017. I due provvedimenti, quello del 10 ottobre del 2017 e quello del 21 dicembre 2018, provvedono ad alleggerire il peso burocratico e le formalità connesse nei riguardi del Registro delle imprese introducendo importanti novità che riassumiamo nei seguenti punti:
d) infine, tra gli atti da iscrivere nell'apposita sezione del Registro delle imprese, alla lett. h) del comma 2, dell'art. 2 del D.M. 6 marzo 2013, viene precisata la formulazione della iscrizione della "cancellazione" in luogo dell' "Istanza di cancellazione". Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto e della circolare ministeriale clicca qui. Fonte: https://www.tuttocamere.it |
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