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Società di mutuo soccorso - Nuove modifiche al D.M. 6 marzo 2013. Semplificazioni per l'iscrizione nel Registro delle imprese

Mercoledì 13/02/2019, a cura di TuttoCamere.it


1) E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 19 gennaio 2019, il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 dicembre 2018, recante "Ulteriori modifiche al decreto 6 marzo 2013 in materia di iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative".

Ricordiamo che l'obbligo di iscrizione delle società di mutuo soccorso (SMS), di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, in una sezione speciale del Registro delle imprese, è stato disposto dal comma 1, dell'art. 23 del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

I criteri e le modalità di iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del Registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative sono stati successivamente dettati con il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 marzo 2013.

Tale decreto ha acquistato efficaci a decorrere dal 20 maggio 2013: a decorrere da tale data è pertanto scattato l'obbligo, per le Società di mutuo soccorso, di iscrizione:
  • alla sezione del Registro delle imprese dedicata alle imprese sociali;
  • alla terza sezione dell'Albo delle società cooperative.


Al decreto del 6 marzo 2013 sono state successivamente apportate modifiche:
  1. con il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 ottobre 2017, al fine di adeguarlo alle intervenute novità normative in materia di Terzo settore e di impresa sociale, nonchè al fine di razionalizzare la procedura d'iscrizione nel Registro delle imprese dell'organo amministrativo delle società in questione prevista all'art. 2, comma 2, lettera b), del decreto 6 marzo 2013 medesimo;
  2. con il decreto del 21 dicembre 2018, in vigore dal 20 gennaio 2019, al fine di adeguarlo in modo più omogeneo ai principi di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti pubblicitari che hanno ispirato il decreto 10 ottobre 2017.


2) Il Ministero dello Sviluppo economico, con la circolare n. 3713/C del 18 gennaio 2019, illustra le semplificazioni previste, a favore delle società di mutuo soccorso in sede di modifica dello statuto costitutivo, dal D.M. 21 dicembre 2018, che modifica il D.M. 6 marzo 2013, dopo le modifiche apportate dal D.M. del 10 ottobre 2017.

I due provvedimenti, quello del 10 ottobre del 2017 e quello del 21 dicembre 2018, provvedono ad alleggerire il peso burocratico e le formalità connesse nei riguardi del Registro delle imprese introducendo importanti novità che riassumiamo nei seguenti punti:
  1. la pubblicità relativa alla nomina dell'organo amministrativo delle società di mutuo soccorso può essere effettuata procedendo alla comunicazione della semplice " notizia della nomina", attraverso la compilazione della apposita modulistica, senza intervento del notaio;
  2. ugualmente, la pubblicità relativa alla nomina dei componenti del comitato dei sindaci della società di mutuo soccorso può essere effettuata procedendo alla comunicazione della semplice " notizia della nomina" attraverso la compilazione della apposita modulistica, senza intervento del notaio;
  3. la pubblicità relativa alla attribuzione della legale rappresentanza della società di mutuo soccorso può essere effettuata procedendo alla comunicazione della semplice " attribuzione della legale rappresentanza", attraverso la compilazione della apposita modulistica, senza intervento del notaio;


d) infine, tra gli atti da iscrivere nell'apposita sezione del Registro delle imprese, alla lett. h) del comma 2, dell'art. 2 del D.M. 6 marzo 2013, viene precisata la formulazione della iscrizione della "cancellazione" in luogo dell' "Istanza di cancellazione".

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto e della circolare ministeriale clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
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