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Scritture Contabili - Occultamento e distruzione sono reato - Non è reato l'omessa tenuta - Sentenza della Corte di Cassazione

Lunedì 18/06/2018, a cura di TuttoCamere.it


Per il reato di occultamento e distruzione delle scritture contabili occorre la preesistenza delle scritture contabili, in quanto la semplice omessa tenuta dei registri non costituisce illecito penale tributario.

A precisarlo, è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26247, depositata il giorno 8 giugno 2018 secondo la quale la realizzazione di un reato, richiede la completa corrispondenza tra gli elementi costitutivi della fattispecie e quelli dell'evento compiuto dal soggetto interessato e quindi l'elemento oggettivo (il fatto), quello soggettivo (il dolo o la colpa), ed i presupposti.

Un imprenditore era indagato per aver occultato e distrutto le scritture contabili, violando l'art. 10 del D.Lgs 74/2000 (recante "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205").

All'esito delle indagini, questi era di fatto ritenuto l'effettivo responsabile del delitto, in quanto la documentazione non era stata rinvenuta, pertanto veniva condannato in primo grado dal Tribunale.

La difesa del contribuente impugnava la predetta pronuncia, ma la condanna era confermata anche in appello.

Avverso la predetta decisione l'imprenditore proponeva ricorso in Cassazione, per lamentare l'insussistenza della condotta, in ragione del fatto che il reato attribuito per poter essere commesso, richiede la materiale istituzione della contabilità in seguito alla produzione di reddito.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha accolto il ricorso dell'imputato. In particolare, i giudici di legittimità chiariscono che il reato previsto dall'art. 10 (rubricato "Occultamento o distruzione di documenti contabili") del D.Lgs 74/2000 (come successivamente modificato dall'art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 158/2015) presuppone l'istituzione della documentazione contabile, ma non contempla la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili. Infatti, prosegue la Corte, il reato mira a reprimere le condotte poste in essere da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, mediante l'occultamento o la distruzione in tutto o in parte delle scritture contabili o dei documenti, dei quali ne è obbligatoria la conservazione, in modo da impedire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari, provvede appunto alla sottrazione o all'occultamento delle scritture contabili.

Ne consegue - secondo i giudici - che la condotta del reato non può sostanziarsi in un mero comportamento omissivo, ovvero il non aver tenuto le scritture contabili, ma richiede, ai fini dell'integrazione della fattispecie penale, un elemento ulteriore a contenuto commissivo: l'occultamento e la distruzione dei documenti contabili pre-esistenti.

Nel caso di specie, il semplice fatto di non reperire le scritture contabili, non è sufficiente ai fini della realizzazione del reato, quindi ne segue l'accoglimento del ricorso ed alla pari l'annullamento della sentenza.

Per scaricare il testo della sentenza n. 26247/2018 clicca qui.
Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 74/2000 clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
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