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Risparmio energetico: lo sconto direttamente dal fornitore?Venerdì 05/07/2019
a cura di Studio Valter Franco L'articolo 10 del Decreto Legge 30.04.2019 n. 34 nel testo risultante dalla legge di conversione 28.6.2019 n. 58 prevede che per interventi di efficienza energetica del 65% ridotta al 50% per finestre comprensive di infissi - schermature solari (tende) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A etc., la detrazione fiscale possa essere richiesta direttamente dal cliente al fornitore sotto forma di sconto, il fornitore a questo punto si troverà ad avere un credito di imposta di importo pari allo "sconto" concesso al cliente. Situazione ad oggi
Situazione alternativa art. 10 D.L. 34
Gli interrogativi Il testo del D.L. sembra, a mio avviso, non lasciare spazio ad interpretazioni nel senso che il cliente (il sig. Mario Rossi) può optare per l'ottenimento dello "sconto" invece che usufruire della detrazione nella dichiarazione dei redditi: cioè se il sig. Mario Rossi decide di optare la ditta INFISSI non può opporsi ed è obbligata ad accettare la decisione del sig. Mario Rossi che ha tutta la convenienza ad "optare" per lo sconto, considerato che usufruisce in pratica della detrazione con 9 anni di anticipo, così come non sembra che lo "sconto" possa essere inferiore alla detrazione fiscale (testo del D.L. "può optare ... per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto..."; salvo poi leggere nel comma 3 che il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate definirà anche "...l'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore"). La ditta INFISSI recupera lo sconto (pari alla detrazione fiscale) del 50% in cinque anni, cioè finanzia lo sconto con cinque anni di anticipo: supponendo che la ditta INFISSI abbia operazioni di questo tipo per 300.000 euro l'anno, oltre iva 10%, cioè 330.000 euro l'anno, conseguirà un credito di imposta di 165.000 euro che utilzzerà in compensazione per 33.000 euro l'anno per cinque anni. Occorrerà quindi che la ditta INFISSI valuti l'impatto in termini di liquidità che avranno eventuali ordini con "opzione" da parte del cliente dello "sconto" in luogo della detrazione dell'imposta. La ditta INFISSI potrà poi cedere il credito imposta a propri fornitori di beni e servizi (ad esclusione di banche ed intermediari finanziari); chiaramente il fornitore di beni e servizi, ammesso e non concesso che sia disposto ad acquistare crediti di imposta, li pagherà "sottocosto", tenuto conto che acquista crediti di imposta che sono da "spendere" in cinque anni. Occorrerà poi conoscere le modalità attuative della disposizione in questione, in quanto a prevenire illeciti sarà opportuno che siano fornite, non si sa in quali dichiarazioni, notizie incrociate circa fornitore di beni (la ditta INFISSI) ed il cliente che ha usufruito dello sconto (il sig. Mario Rossi). Al momento la procedura introdotta dall D.L. 34 non è attuabile, in quanto il comma 3 prevede l'emanazione di un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate entro il 28 luglio 2019. |
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Studio Bertola di Bertola Giovanni e Bertola Federico |
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