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Revisori legali: dalla Ragioneria Generale dello Stato nuove istruzioni in materia di formazione continuaMercoledì 08/11/2017, a cura di TuttoCamere.it
Con la circolare 19 ottobre 2017, n. 28/RGS, recante "Nuove istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel Registro, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135", il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) ha fornito nuove indicazioni operative in ordine alle modalità e ai termini di adempimento degli obblighi formativi professionale continua, di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 come modificato dal D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, per tutti gli iscritti nel Registro dei revisori legali, ad integrazione di quanto già indicato nella circolare n. 26/RGS del 7 luglio 2017. Nella circolare viene, inoltre, precisato che la data ultima a disposizione dei revisori per assolvere l'obbligo di formazione professionale continua non è il 31 dicembre 2017, ma il 31 dicembre 2018. Nella circolare si ricorda, in primo luogo, che l'obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio 2017, ed è cadenzato su un arco temporale triennale durante il quale ciascun iscritto deve conseguire almeno 60 crediti formativi, in ragione di 20 crediti per ciascun anno formativo. In base alle scelte operate dal legislatore, gli obblighi della formazione professionale continua in capo ai revisori possono essere assolti attraverso tre canali:
I canali predetti non devono intendersi necessariamente alternativi, ma possono, anzi, essere utilizzati anche in modo complementare, consentendo al revisore di orientarsi tra i vari corsi proposti alla luce dell'intera offerta formativa e di partecipare a quelli più adatti alla propria esperienza professionale ed alle proprie necessità. Considerato che si sono resi necessari interventi di natura straordinaria per l'impianto e la messa in esercizio del sistema di formazione continua e tenuto conto delle difficoltà manifestate dagli enti formatori, la RGS ha ritenuto opportuno che, per l'anno in corso, potesse essere consentito un maggior periodo per l'assolvimento dell'obbligo formativo. Pertanto, per l'anno 2017, saranno ritenuti utili, ai fini della maturazione dei 20 crediti richiesti dalla legge, tutti i corsi e gli eventi formativi erogati dai canali di formazione autorizzati che si siano svolti entro il 31 dicembre 2018, purché conformi al Programma ministeriale 2017. Per scaricare il testo della circolare n. 28/2017 clicca qui. Per scaricare il testo della circolare n. 26/2017 e dei suoi tre allegati clicca qui. Fonte: http://www.tuttocamere.it |
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