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Regime di cassa per le società in contabilità semplificata: chiarimenti e prima applicazione

Venerdì 21/04/2017

a cura di AteneoWeb S.r.l.
L'Agenzia Entrate, con la circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, ha chiarito che il regime riservato alle imprese minori (nuovo art. 66 del TUIR - Legge di Bilancio 2017) è un regime "improntato alla cassa". In tal senso è da ritenere che permangano alcune deroghe al regime di cassa "puro": si ricordano in tal senso le plusvalenze (o minusvalenze) e le sopravvenienze attive (o passive), che restano imponibili (o deducibili) per competenza.

Per effetto dell'espresso rinvio operato dal legislatore all'applicazione degli articoli 95, 100 e 102 del TUIR, anche le spese per prestazione di lavoro, per gli oneri di utilità sociale e per gli ammortamenti e canoni di leasing, sono deducibili dal reddito secondo il criterio di competenza.

Con riferimento particolare al maxi-canone di leasing, l'Agenzia Entrate ritiene che lo stesso vada dedotto per competenza secondo l'ordinaria disciplina prevista dal comma 7 dell'art. 102 del TUIR, essendo in tal caso irrilevante il momento del pagamento.

Anche nel caso di assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, l'Agenzia ritiene che il valore normale dei beni concorrerà alla formazione del reddito nel periodo di imposta di competenza, ossia nel periodo di imposta in cui è avvenuta l'assegnazione o la destinazione a finalità estranea.

Per il primo periodo di imposta di applicazione del regime delle imprese minori la Legge di Bilancio 2017 ha previsto la deducibilità delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza.

La formulazione letterale della citata disposizione fa riferimento genericamente alle "rimanenze finali", pertanto l'Agenzia Entrate sostiene che queste comprendano sia le rimanenze di cui all'art. 92 del TUIR, e quindi tipicamente rimanenze di merci e di lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale, che quelle dell'art. 93, ovvero le rimanenze di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale, nonché dell'articolo 94, relativo alle rimanenze dei titoli.

In merito alla transitorietà dell'applicazione del criterio di cassa si segnala che nel caso dei servizi ultimati e imputati a reddito nel 2016, ma non ancora fatturati, quando il corrispettivo sarà incassato sarà irrilevante ai fini del reddito; la Legge di Bilancio ha voluto evitare che il passaggio da un regime di competenza a un regime ispirato alla cassa potesse determinare anomalie in termini di doppia tassazione/deduzione ovvero nessuna tassazione/deduzione di alcuni componenti di reddito.
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