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Parcelle di professionisti: sconsigliabile il pagamento negli ultimi giorni dell'annoLunedì 10/12/2018
a cura di Studio Valter Franco Sono andato a ricercarmi il contenuto di un processo verbale un po' datato (2005) per rivedere cosa scrivevano i militari della Guardia di Finanza relativamente ai pagamenti effettuati con bonifico bancario. Nel caso di pagamento con bonifico bancario di parcelle a professionisti disposto il 31 dicembre le conseguenze sarebbero, ad avviso del sottoscritto, le seguenti:
Per la ditta quindi il pagamento è avvenuto nel 2018 e certifica il compenso come corrisposto nel 2018, per il professionista il pagamento è avvenuto nel 2019 e dichiara il compenso, con applicazione del criterio di "cassa" nel 2019 e si trova in possesso di una certificazione di ritenuta di acconto 2018 per compensi che dichiara nel 2019: bel pasticcio, considerando l'incrocio dei dati tra certificazione rilasciata dalla ditta e dichiarazione presentata dal professionista. Per questo motivo sconsigliamo vivamente di effettuare pagamenti a mezzo bonifico bancario nei confronti di professionisti l'ultimo giorno dell'anno, meglio chiudere tali pagamenti quattro o cinque giorni prima, non sono certo gli interessi di pochi giorni a giustificare i contrattempi che possono derivare dai pagamenti effettuati l'ultimo giorno dell'anno. Il contenuto del p.v. redatto dalla Guardia di Finanza Pagamento con bonifico bancario Una delle forme di pagamento attualmente più diffuse nella prassi commerciale è senza dubbio il bonifico bancario, cioè l'ordine (dato a una banca dal debitore) di versare un determinato importo (mediante accreditamento su un conto corrente bancario) a favore di un terzo (il creditore). In questa ipotesi, secondo il consolidato orientamento dell'Amministrazione finanziaria, la fattura deve essere emessa In pratica, "nei casi di pagamenti effettuati tramite mandati o accreditamenti, gli stessi devono ritenersi eseguiti il giorno in cui il creditore riceve." La comunicazione di cui si è appena detto (C.M. 5 agosto 1994, n. 134/E), vale a dire riceve la relativa contabile bancaria o iI periodico estratto conto bancario, oppure, nel caso di utilizzo di "remote banking", consulta il proprio conto corrente on line. Fonte: http://www.studiofranco.eu |
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