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Origine del grano sull'etichetta della pasta - Il TAR del Lazio respinge il ricorso e dà il via libera al decreto interministeriale del 26 luglio 2017

Mercoledì 13/12/2017, a cura di TuttoCamere.it


Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con un comunicato stampa del 22 novembre 2017, ha reso noto che il TAR del Lazio, con l'ordinanza n. 6194/2017, depositata il 22 novembre 2017, ha respinto la richiesta di sospendere il decreto interministeriale che introduce l'obbligo di indicazione d'origine del grano nella pasta.

Il ricorso con cui si chiedeva la sospensione del decreto era stato presentato da AIDEPI, l'associazione dei produttori di pasta, la quale obiettava che il decreto è fatto male: non informa correttamente il consumatore, rischia di far credere che ciò che conta per una pasta di qualità è l'origine del grano; non incentiva gli agricoltori italiani a produrre grano di qualità; riduce la nostra competitività all'estero perché introduce un obbligo che comporta costi aggiuntivi solo per noi e non per i nostri concorrenti.

Il Tribunale amministrativo ha, invece, ritenuto "prevalente l'interesse pubblico volto a tutelare l'informazione dei consumatori, considerato anche l'esito delle recenti consultazioni pubbliche circa l'importanza attribuita dai consumatori italiani alla conoscenza del Paese d'origine e/o del luogo di provenienza dell'alimento e dell'ingrediente primario".

La decisione del Tar del Lazio conferma così il diritto dei consumatori alla massima trasparenza delle informazioni in etichetta.

Ricordiamo che, con il Decreto interministeriale 26 luglio 2017, recante "Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro", è stato previsto che le confezioni di pasta secca (paste alimentari di grano duro) prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:


a) "Paese di coltivazione del grano": nome del Paese nel quale è stato coltivato il grano duro;
b) "Paese di molitura": nome del Paese nel quale è stata ottenuta la semola di grano duro (art. 2).


Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi membri dell'Unione europea o situati al di fuori dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui la singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: «UE», «non  UE»,  «UE  e  non UE».

Qualora il grano utilizzato è stato coltivato per almeno il 50% in un singolo Paese, come per esempio l'Italia, per l'operazione di cui alla lettera a) può essere utilizzata la dicitura: «nome del Paese» nel quale è stato coltivato almeno il 50% del grano duro «e altri Paesi»: 'UE', 'non UE', 'UE e non UE'» a seconda dell'origine. Per esempio, nel caso si tratti dell'Italia, si potrà usare la dicitura: "Italia e altri Paesi UE e/o non UE".

Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l'Italia, si potrà usare la dicitura: "Italia e altri Paesi UE e/o non UE".
Le indicazioni sull'origine della pasta vanno apposte in etichetta "in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili". Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate,  limitate o separate da  altre  indicazioni  scritte  o  grafiche  o  da  altri elementi suscettibili di interferire (art. 4, comma 2).
Il decreto in questione entrerà in vigore come previsto il 17 febbraio 2018 .

Per scaricare il testo dell'Ordinanza n. 6194/2017 clicca qui.
Per saperne di più dal sito del Ministero delle Politiche Agricole clicca qui.
Per scaricare il testo del comunicato stampa AIDEPI clicca qui.
Per scaricare il testo del decreto 26 luglio 2017 clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
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