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Omessa sorveglianza dei lavoratori: chiarimenti sulle sanzioni da applicare

Venerdì 20/10/2017, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Con la lettera circolare n. 3/2017 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti ai propri uffici territoriali in merito all'omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a un rischio specifico e, in particolare, ha illustrato le tre ipotesi cui ricondurre i comportamenti omissivi dell'obbligo, per ognuna delle quali sono previste specifiche sanzioni penali ed amministrative.

Nel documento viene precisato che la sanzione da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria è riconducibile alla violazione dell'obbligo sancito dai seguenti articoli del d.lgs. n. 81/2008:


a) art. 18 comma 1 lettera c): nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell'affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell'ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.);
b) art 18 comma 1 lettera g): in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l'obbligo della sorveglianza sanitaria;
c) art. 18 comma 1 lettera bb): nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente.


Viene inoltre ricordato che, qualora l'omessa sorveglianza sanitaria sia riscontrata in settori diversi dall'edilizia, gli ispettori del lavoro sono tenuti a comunicare la notizia di reato all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 347 del c.p.p.

Fonte: http://www.ispettorato.gov.it
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