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NUOVO ANTIRICICLAGGIO: trasferimento di contanti all'esteroMercoledì 02/08/2017
a cura di Studio Valter Franco Premessa Non risulta che il D.lgs. 25/5/2017 n. 90 (in vigore dal 4.7.2017) abbia apportato modificazioni sull'argomento. Le informazioni che seguono corrispondono al contenuto della APP presente sul sito delle Dogane che fornisce, inoltre, informazioni circa l'ingresso in Italia di oggetti e generi di consumo, valuta, animali, specie protette, beni culturali, armi, mezzi di trasporto; la relativa pagina sul sito dell'ag. delle Dogane è raggiungibile attraverso il seguente link. L'introduzione del limite Con D.lgs. 19.11.2008 n. 195 pubblicato sulla G.U. 13.12.2008 n. 191 e con effetto dal 1° gennaio 2009, sono state poste limitazioni al trasferimento da e verso l'estero - inclusi i paesi appartenenti alla Comunità Europea - di contanti (inclusi strumenti negoziabili al portatore, traveller's cheques - assegni firmati ma privi del nome del beneficiario) per somme superiori ai 9.999,99 euro. Le disposizioni non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, assegni postali - bancari o circolari che rechino l'indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. L'introduzione di tale norma è finalizzata a contrastare il trasferimento di proventi da attività illecite e a coordinare la normativa del D.lgs. 231/2007 relativa al contrasto al riciclaggio di denaro ed al finanziamento del terrorismo, monitorando con scambio di informazioni con gli altri paesi, il trasferimento transfrontaliero di denaro contante. Sintesi della norma e degli adempimenti Dal 1° gennaio 2009 e tuttora in vigore
Sanzioni come modificate dall'art. 11 comma 8 del D.L. 16 del 2.3.2012
Violazioni e recidiva Non possono definire con il pagamento delle sanzioni ridotte coloro che abbiano definito identica violazione nei cinque anni precedenti. Fonte: http://www.studiofranco.eu |
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