Nella notifica di atti esattoriali è irrilevante l'estensione del file trasmesso
Giovedì 13/12/2018, a cura di AteneoWeb S.r.l.
Con la sentenza n. 4754 del 6 novembre 2018 la Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia ha statuito che l'invio di una cartella esattoriale, tramite posta elettronica certificata, può essere qualificato come invio del documento originale o, al più, di una sua copia informatica e, pertanto, senza la necessità di una sua dichiarazione di conformità.
Di conseguenza, trattandosi di notifica di cartella, è irrilevante l'estensione del file trasmesso (.pdf), non essendo prevista la sua firma digitale e, quindi, l'immodificabilità garantita dal formato ".p7m". L'obbligatorietà di tale formato, infatti, riguarda solo la notifica di atti giudiziari e non di atti esattoriali.
Fonte:
https://www.giustiziatributaria.gov.it
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