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Malattia: rientro anticipato al lavoro

Venerdì 16/06/2017

a cura di Studio Dott.ssa Giorgia Signaroldi
Inps, Circolare 2 maggio 2017 n. 79.

Tra le indicazioni riportate sul certificato medico riveste particolare importanza la data di prognosi, che indica il termine ultimo per l'erogazione della prestazione economica di malattia rilevante da un punto di vista amministrativo-previdenziale. Tale data rappresenta un elemento "previsionale" sul decorso clinico e sull'esito dello stato patologico riportato in diagnosi che il medico certificatore formula al momento della visita. Tale dato è suscettibile di possibili variazioni sia in termini di prolungamento sia di riduzione, in base a un decorso rispettivamente più rapido o più lento della malattia.

Con la circolare del 2 maggio l'Inps ribadisce che:
1) nel caso di un prolungamento dello stato morboso, il lavoratore si fa rilasciare dal medico uno o più certificati di continuazione, solo a fronte dei quali è possibile, sul piano previdenziale, il riconoscimento, per l'ulteriore periodo di incapacità temporanea al lavoro, della tutela per la malattia;
2) nell'ipotesi di guarigione anticipata l'interessato è tenuto a richiedere una rettifica del certificato in corso, per documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro.

L'Inps fa presente che, la rettifica della data di fine prognosi in seguito ad una guarigione anticipata, è un adempimento obbligatorio da parte del lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro, per la riprese anticipata dell'attività lavorativa, sia nei confronti dell'Inps dato che con la prestazione del certificato di malattia, viene avviata l'istruttoria per il riconoscimento della prestazione previdenziale senza necessità di presentare alcuna specifica domanda, tranne gli iscritti alla Gestione separata.

Il dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere l'attività lavorativa in anticipo rispetto alla prognosi formulata dal medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata. Con un certificato con prognosi ancora in corso, il datore di lavoro non potrà consentire al lavoratore la ripresa dell'attività lavorativa ai sensi della normativa sulla salute e sicurezza dei posti di lavoro.

L'Inps richiama l'articolo 2087 del codice civile il quale impegna il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro e l'articolo 20 del Dlgs n.81/2008 che obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro. Il dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato di rettifica della prognosi originaria indicata. Lo stesso lavoratore è tenuto a garantire la massima collaborazione e correttezza verso l'Inps nei confronti del quale, con la presentazione del certificato di malattia, ha instaurato uno specifico rapporto di natura previdenziale con conseguente possibile erogazione della relativa indennità economica.

Il lavoratore è tenuto a comunicare, mediante la rettifica del certificato telematico, il venir meno della comunicazione morbosa di cui al rischio assicurato, presupposto della richiesta di prestazione economica all'Inps.
Affinché la rettifica venga considerata tempestiva, non è sufficiente che essa sia effettuata prima del termine della prognosi originariamente certificata, bensì è necessario che intervenga prima della ripresa anticipata dell'attività lavorativa; andrà richiesta allo stesso medico che ha redatto il certificato, riportante una prognosi più lunga. Nell'ipotesi in cui il medico si trovi nella condizione di dover utilizzare il servizio alternativo di Contact Center per la prestazione dei certificati di malattia on line, ciò dovrà essere fatto tempestivamente e prima del rientro anticipato al lavoro del lavoratore.

L'Inps sottolinea che, l'obbligatorietà di rettifica del certificato, nei casi di data di fine prognosi anticipata, ha il suo fondamento normativo nel decreto ministeriale del 26 febbraio 2010, il quale stabilisce, nel caso in cui si manifesti un decorso più favorevole dell'evento di malattia e la data di fine prognosi debba essere ridotta, il medico curante che ha redatto il certificato apporti una rettifica richiamando il certificato medesimo. L'informazione viene in tal modo immediatamente acquisita dall'Inps che la utilizza ai propri fini istituzionali e la mette a disposizione dei datori di lavoro interessati mediante i servizi per le aziende.

Nei casi in cui emerga, a seguito di assenza a visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, la mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell'attività lavorativa, verranno applicate, nei confronti del lavoratore, le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo, nella misura normativamente stabilita per tali fattispecie: 100% dell'indennità per massimo 10 giorni, in caso di prima assenza; 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia, in caso di seconda assenza; 100% dell'indennità dalla data della terza assenza.

In ogni caso, il lavoratore, che si trovi nelle ipotesi sopracitate e che, non trovato al domicilio di reperibilità, venga invitato a visita ambulatoriale, dovrà, comunque, produrre una dichiarazione attestante la ripresa dell'attività lavorativa.
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