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Liti col fisco, sanatoria con domanda entro il 2 ottobre

Venerdì 08/09/2017

a cura di ADUC - Associazione per i diritti degli utenti e consumatori
Le controversie davanti al giudice tributario in materia fiscale con controparte l'Agenzia delle entrate, pendenti in qualsiasi grado di giudizio, sono "sanabili" pagando il dovuto - oggetto di controversia - senza le sanzioni collegate e gli interessi di mora.



Rientrano in questa sanatoria o più propriamente "definizione agevolata", introdotta dal decreto legge 50/2017 (1), i ricorsi presentati entro il 24/4/2017 e non ancora conclusi con pronuncia definitiva, riguardanti atti vari come avvisi di accertamento, liquidazione, cartelle esattoriali, etc. Sono escluse invece le controversie dove, in generale, manchino importi da versare da parte del contribuente e quelle inerenti il rifiuto di restituzione di tributi.

La domanda di "definizione agevolata" va presentata entro il 2/10/2017 direttamente o tramite intermediario, presentandosi ad uno sportello dell'Agenzia delle entrate o telematicamente tramite la sezione del portale dell'Agenzia a questo link.

Per procedere occorre pagare gli importi oggetto di controversia togliendo, come già detto, le sanzioni collegate e gli interessi di mora. Se la lite riguarda esclusivamente sanzioni non collegate ai tributi la sanatoria implica la riduzione delle stesse al 40%. Dagli importi dovuti devono essere tolti quelli eventualmente già versati anche relativi ad una rottamazione di una cartella esattoriale. Le somme già pagate in ogni caso non sono rimborsate. 

Il pagamento del dovuto può avvenire in un'unica soluzione o in tre rate trimestrali (se l'importo supera i 2.000 euro). L'importo totale o la prima rata, pari al 40% del totale, va pagato subito all'atto della presentazione della domanda; la seconda rata, sempre del 40% del totale, scade il 30/11/2017 e la terza e ultima, pari al residuo 20%, scade il 30/6/2018. Col pagamento del totale dovuto, o della prima rata, si perfeziona la sanatoria. Se non ci sono importi da versare il perfezionamento scatta con la presentazione della domanda. Per ogni controversia deve essere effettuato un separato versamento.

Entro fine Agosto gli enti locali, quindi anche i Comuni, potranno stabilire con gli stessi criteri sanatorie relative alle liti fiscali dove sono controparte.

Informazioni ed approfondimenti si trovano sul sito dell'Agenzia delle entrate.

(1) Dl 50/2017 convertito nella Legge 96/2017 art.11

di Rita Sabelli

Fonte: http://www.aduc.it
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