Telefono e Fax
Tel: 0172425634 Fax: 0172439098

Legge Europea 2018 - Novità sulle incompatibilità in materia di professione di agente d'affari in mediazione

Mercoledì 22/05/2019, a cura di TuttoCamere.it


All'articolo 2 (rubricato "Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione. Procedura di infrazione n. 2018/2175") è disposta la sostituzione del comma 3, dell'art. 5, della legge 3 febbraio 1989, n. 39 dal seguente:

«3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi». La nuova disposizione è finalizzata ad affrontare un punto della procedura di infrazione n. 2018/2175, nel quale viene contestato all'Italia il carattere sproporzionato delle norme sui criteri di incompatibilità, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, come modificata dalla legge 5 marzo 2001, n. 57. Nell'ambito della citata procedura di infrazione 2018/2175, la Commissione europea ha rilevato che l'art. 5, comma 3, della L. 39/1989, limiterebbe fortemente le attività che un agente immobiliare può svolgere, osservando che l'articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE e l'articolo 49 TFUE prevedono che qualsiasi restrizione dell'accesso a una professione o, più in generale, a un'attività di prestazione di servizi rispetti in particolare il principio di proporzionalità: tali restrizioni, per essere giustificate, devono quindi essere proporzionate, adatte alle rispettive professioni e dettate da un motivo imperativo di interesse generale.

L'articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE (modificata dalla direttiva 2013/55/UE) prevede l'obbligo per gli Stati membri di valutare se i requisiti stabiliti nel loro ordinamento giuridico per limitare l'accesso a una professione o il suo esercizio ai possessori di una specifica qualifica professionale siano compatibili con i principi fissati dal medesimo articolo. In particolare, i requisiti che limitano l'accesso a una professione o il suo esercizio devono essere non discriminatori, giustificati e proporzionati. Inoltre, l'articolo 49 TFUE vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro. Tale divieto si estende alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.

In secondo luogo, l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE consente agli Stati membri di limitare l'esercizio di attività multidisciplinari nelle professioni regolamentate, ma solo nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialità. Tali restrizioni, per essere giustificate, devono essere proporzionate, adatte alle rispettive professioni e necessarie per garantire l'imparzialità e l'indipendenza dei singoli professionisti.

L'art. 5, comma 3, della L. 39/1989, rappresenterebbe dunque, a giudizio della Commissione, ben più di un divieto di conflitto di interessi e sembrerebbe impedire agli agenti immobiliari di esercitare qualunque altra attività diversa dall'intermediazione immobiliare. Tale divieto ostacolerebbe la possibilità disviluppare modelli commerciali innovativi e flessibili e limiterebbe la capacità degli agenti immobiliari di offrire servizi adattati alle necessità dei loro clienti.

Ricordiamo che il vigente comma 3 dell'art. 5 della L. n. 39/1989 stabilisce che «3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:
  1. con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;
  2. con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate».


L'articolo 2 della L. n. 37/2019, procedendo alla sostituzione del citato comma 3 dell'art. 5, della L. n. 39/1989 limita l'incompatibilità dell'attività di mediazione alle seguenti ipotesi:

a) attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione;

b) attività svolta in qualità di dipendente (ad esclusione delle imprese di mediazione) di:
  1. ente pubblico o privato,
  2. istituto bancario, finanziario o assicurativo;


c) esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione;

d) situazioni di conflitto di interessi.

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge europea 2018 clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
Le ultime news
Oggi
Con Risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 l'Agenzia delle Entrate ha sospeso l'utilizzo in compensazione...
 
Oggi
I cittadini che volessero usufruire dei servizi online relativi a visure catastali e ispezioni ipotecarie...
 
Oggi
Come noto dal 1° gennaio 2024 chi affitta degli immobili con contratti di lovazione breve e sceglie,...
 
Oggi
L'Inps ha pubblicato l’Osservatorio statistico sull’Assegno unico e universale (AUU) che...
 
Ieri
Risposta all’interpello n. 63/2024 Il caso: l’insegnante ante titolarietà di cattedra...
 
Ieri
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2024 è stato publicato il decreto del Ministero dell'ambiente...
 
Ieri
L'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato in consultazione la bozza dell’OIC 5,...
 
Ieri
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, con sentenza n. 61/1 del 22 febbraio...
 
Ieri
Dal 1° luglio 2023 è entrata definitivamente in vigore la riforma del lavoro sportivo, che...
 
Ieri
Emanata dall'Inps la prima direttiva sull'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (IA) all’interno...
 
Mercoledì 17/04
Con Provvedimento del 12 aprile sono definite le modalità con cui l’Agenzia delle entrate...
 
Mercoledì 17/04
Ricordiamo che entro il 30 aprile 2024, i datori di lavoro del settore privato in possesso...
 
Mercoledì 17/04
Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e dei crediti...
 
Mercoledì 17/04
Si è aperta lo scorso 15 aprile la possibilità di utilizzare la procedura informatica per...
 
altre notizie »
 

Studio Bertola di Bertola Giovanni e Bertola Federico

Piazza C.Alberto, 27 - 12042 Bra (CN)

Tel: 0172425634 - Fax: 0172439098

Email: info@studiobertola.it

P.IVA: 03522130040

Pagina Facebook Pagina Linkedin
Fotografia Gabriele Capra