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Legge annuale mercato e concorrenza: fondi pensione - maggiore flessibilità nel versamento del TFR al fondo pensione - anticipo della rendita

Venerdì 01/09/2017, a cura di TuttoCamere.it


E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, la Legge 4 agosto 2017, n. 124, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza".

I commi 38 e 39, dell'articolo 1 della legge in esame, recano modifiche alla disciplina delle forme pensionistiche complementari, prevedendo anche la convocazione di un tavolo di consultazione per avviarne un processo di riforma.

Per quanto riguarda i fondi pensione due sono le novità introdotte: una riguarda il versamento del trattamento di fine rapporto (TFR), l'altra riguarda l'anticipo delle prestazioni pensionistiche per chi è disoccupato da almeno due anni.

Più nel dettaglio, il comma 38 interviene sui seguenti profili:
  • destinazione alle forme pensionistiche complementari degli accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto (TFR);
  • diritto all'anticipo della prestazione nel caso di cessazione dell'attività lavorativa;
  • riscatti della posizione individuale maturata e del relativo regime tributario.


Per quanto riguarda il conferimento del TFR al fondo pensione, il nuovo comma 2, dell'art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005 stabilisce che spetta al lavoratore determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, mentre per quanto riguarda i lavoratori dipendenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.

"Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale". Dunque, in mancanza di indicazioni sulla percentuale minima da destinare, il conferimento sarà del 100%.

Per quanto riguarda l'anticipo della rendita, il nuovo comma 4, dell'art. 11, del D.Lgs. n. 252/2005 stabilisce che le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche o parti di esse potranno, su richiesta dell'aderente, essere "consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza" e che in tal caso potranno essere erogate, sempre su richiesta dell'aderente, "in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio". Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l'anticipo di cui sopra fino a un massimo di dieci anni.

Tale facoltà - come precisato dal nuovo secondo periodo del comma 2, lett. c), dell'artt. 14 del citato D.Lgs. n. 252/2005 - "non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato dalle forme pensionistiche complementari ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 11; in questi casi si applicano le previsioni del medesimo comma 4 dell'articolo 11".

Inoltre, "in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6".

Il comma 39 prevede la convocazione di un tavolo di consultazione per avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari al fine di aumentarne l'efficienza, nonché di favorire l'educazione finanziaria e previdenziale, da convocarsi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, a cui partecipano le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, la COVIP, nonché esperti della materia previdenziale.

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge clicca qui.

Fonte: http://www.tuttocamere.it
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