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Le nuove norme in materia di locazione finanziaria

Lunedì 11/09/2017, a cura di TuttoCamere.it


E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, la Legge 4 agosto 2017, n. 124, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza".

I commi dal 136 e 139, dell'articolo 1 della legge in esame, introducono una specifica disciplina del contratto di locazione finanziaria, di cui viene esplicitata la definizione, indicando i casi di grave inadempimento e la relativa procedura di risoluzione del contratto.

Dopo aver regolamentato, con la legge n. 208/2015 (legge di Stabilità per il 2016) il contratto di «leasing abitativo», il legislatore regolamenta ora il contratto di "locazione finanziaria".
Praticato da oltre 40 anni ma rimasto sinora praticamente privo di regolamentazione legislativa e annoverato tra la categoria dei contratti "atipici", il contratto di leasing trova finalmente, con l'emanazione della legge sulla concorrenza, una propria definizione e la disciplina di alcuni suoi particolari aspetti.

Con l'entrata in vigore delle nuove norme il contratto di leasing cessa di essere annoverato tra i contratti atipici e diviene un contratto tipico, fornito di una disciplina generale unitaria e coerente, applicabile quale che sia l'oggetto del contratto. In particolare, vengono disciplinate in maniera puntuale la risoluzione del contratto, le conseguenze dell'inadempimento, il corrispettivo ed il prezzo di vendita.

Per "locazione finanziaria" - si legge al comma 136 - "si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo".

Il comma 137 si occupa di disciplinare il delicato profilo dell'inadempimento dell'utilizzatore, stabilendo che costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore "il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria".

Attualmente non esiste una norma che quantifica il numero di rate non pagate che fanno scattare la risoluzione per i mutui o finanziamenti chirografari alle imprese, per cui questa potrebbe essere dichiarata anche in caso di mancato pagamento di una sola rata. In questo modo il legislatore ha cercato di prevedere un inadempimento qualificato, in analogia a quanto previsto nell'art. 1525 Codice civile o in materia di mutuo fondiario dall'art. 40, comma 2, del T.U. bancario (7 rate anche non consecutive pagate in ritardo da 30 a 180 giorni).
Il comma 137 ha quindi il pregio di colmare un vuoto normativo a tutela dell'utilizzatore, seppur inadempiente, prevedendo il concetto di "grave inadempimento".

Una volta poi che, a causa di questo grave inadempimento dell'utilizzatore si sia verificata la risoluzione del contratto per inadempimento, il concedente, da un lato, ha diritto alla restituzione del bene e, dall'altro, è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.
Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente (comma 138).

Ai fini di cui al comma 138, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati.

Quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che potrà esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.
Il perito è indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio.

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge clicca qui.

Fonte: http://www.tuttocamere.it
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