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La Legge di bilancio 2019 - Novità per alcuni professionisti in ambito sanitario

Venerdì 11/01/2019, a cura di TuttoCamere.it


I commi da 537 a 542 riguardano taluni professionisti in ambito sanitario ai quali è consentito, anche in assenza del titolo idoneo all'iscrizione ai rispettivi albi professionali, di continuare a svolgere la loro attività, se hanno svolto la stessa, in regime di lavoro dipendente ovvero libero professionale, per almeno 36 mesi, anche non continuativi, nel corso degli ultimi 10 anni.

Si tratta, in sostanza, di una sanatoria per i professionisti che hanno esercitato professioni sanitarie senza essere iscritti all'apposito ordine di riferimento.

In particolare, il comma 537, al fine di garantire la continuità e funzionalità dei servizi sanitari, nonché di conseguire risparmi di spesa, aggiunge il comma 4-bis all'art. 4 della legge n. 42/1999, nel quale si prevede che, ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento per i laureati delle professioni sanitarie, coloro che svolgano o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 3 anni, per periodi anche non continuativi, nell'arco degli ultimi dieci anni, sono autorizzati a continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, a condizione che si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Tali elenchi speciali dovranno essere istituiti con un apposito decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro 60 giorni (comma 538).

Il comma 539 prevede, inoltre, il riconoscimento dell'equipollenza al diploma universitario di educatore professionale socio-sanitario per i diplomi e gli attestati relativi al profilo di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica conseguiti entro il 2005.

L'iscrizione negli elenchi speciali di cui al citato comma 4-bis e l'equipollenza dei titoli indicati al comma 539 non produrrà, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge. In altre parole, non comporterà un automatico diritto a un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, a una progressione verticale o al riconoscimento di mansioni superiori.

Secondo quanto disposto dal comma 541, non potranno, altresì, essere attivati corsi di formazione regionale per il rilascio di titoli ai fini dell'esercizio delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43.

La ratio della norma - si legge nella relazione - è quella di eliminare l'indeterminatezza del quadro giuridico che si è venuto a delineare a seguito dell'approvazione della legge n. 3 del 2018 (c.d. "Legge Lorenzin") che, novellando la normativa previgente, ha disciplinato il riordino delle professioni sanitarie, prevedendo l'obbligatoria iscrizione al rispettivo albo, per l'esercizio di ciascuna professione sanitaria, in qualunque forma giuridica svolta.

In particolare, l'articolo 4, comma 9, della citata L. n. 3/2018 ha sancito la trasformazione dei preesistenti Collegi professionali in Ordini e relative Federazioni nazionali.

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Fonte: https://www.tuttocamere.it
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