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Investimenti in attività di ricerca e sviluppo: indicazioni sulla corretta determinazione del credito di impostaMercoledì 11/10/2017, a cura di AteneoWeb S.r.l.
Con la Risoluzione n. 121/E del 9 ottobre 2017 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla corretta determinazione del "credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo" nell'ipotesi in cui il soggetto che intenda fruirne modifichi l'ambito temporale dell'esercizio sociale, rendendolo non più coincidente con l'anno solare. Per semplificare viene ipotizzato il caso di una società che, nel 2015, anticipi la chiusura dell'esercizio, dal 31 dicembre al 31 agosto, determinando in questo modo, nello stesso anno, due distinti periodi di imposta:
Nel caso ipotizzato, il primo periodo di imposta di applicazione dell'agevolazione risulta essere quello compreso fra il 1° gennaio 2015 e il 31 agosto 2015. Assumono dunque rilevanza anche i periodi di imposta che vengano a determinarsi a seguito del mutamento della cadenza dell'esercizio sociale. La media degli investimenti pregressi va, conseguentemente, determinata avendo riguardo ai periodi di imposta 1° gennaio - 31 dicembre 2012, 2013 e 2014. Di conseguenza, ai fini del calcolo del credito di imposta spettante, nel caso ipotizzato i costi ammissibili sostenuti nel primo periodo agevolato (1° gennaio 2015-31 agosto 2015) vanno confrontati con la media dei costi agevolabili sostenuti nei periodi 2012, 2013 e 2014 che, per omogeneità con la durata del periodo rilevante ai fini del calcolo del beneficio, va ragguagliata a otto mesi. I contribuenti che si sono comportati in modo diverso, ad esempio considerando come primo periodo di imposta agevolato quello compreso fra il 1° settembre 2015 e il 31 agosto 2016 (e, come triennio di riferimento, il 2012-2014), possono "recuperare" l'annualità presentando una dichiarazione integrativa, ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. 22 luglio 1998 n. 322. Fonte: http://www.agenziaentrate.gov.it |
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