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Inail: le prestazioni economiche assistenziali a favore delle unioni civiliMercoledì 18/10/2017, a cura di AteneoWeb S.r.l.
L'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n.76, recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", equiparando le parti dell'unione civile ai coniugi, determina l'applicazione automatica alle parti stesse delle norme riguardanti i diritti alle prestazioni economiche erogate dall'Inail, precedentemente riservate solo ai coniugi. Di conseguenza, precisa l'INAIL nella recente Circolare n. 45 del 13 ottobre 2017, all'unito civilmente sono riconosciute:
Alle unioni civili si applicano inoltre le norme del codice civile sul diritto successorio riferite al coniuge. Le coppie di fatto invece, in assenza di una espressa disposizione normativa in materia di equiparazione di status tra coniuge e convivente di fatto, non possono beneficiare delle prestazioni economiche erogate dall'Inail. Fonte: https://www.inail.it |
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