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Il Fondo per Reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal Covid-19Venerdì 29/05/2020, a cura di AteneoWeb S.r.l.
Al fine di "garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro" l'Art. 44 del Decreto "Cura Italia" (Dl 17 marzo 2020, n. 18) ha istituito il Fondo per il reddito di ultima istanza. La misura è analizzata in dettaglio nel documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, recentemente pubblicato. L'indennità è riconosciuta ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (a condizione che abbiano adempiuto gli obblighi contributivi per l'anno 2019):
Il Fondo per il reddito di ultima istanza garantisce il riconoscimento alla platea di soggetti interessati una indennità, nei limiti di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020. Il decreto 28 marzo 2020 del Ministero del Lavoro individua in 200 milioni di euro (su 300 complessivi stanziati dall'art. 44 del d.l. n. 18/2020) la quota parte del limite di spesa del Fondo, destinato al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, prevedendo l'erogazione di un'indennità di 600 euro per il mese di marzo. |
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