Telefono e Fax
Tel: 0172425634 Fax: 0172439098

Il fermo del veicolo nella riscossione a mezzo ruolo

Lunedì 25/09/2017

a cura di ADUC - Associazione per i diritti degli utenti e consumatori
L'agente della riscossione può iscrivere il fermo sul veicolo del contribuente, trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella: vizi, modalità e termini di impugnazione



1. Il fermo del veicolo: le norme
2. Casi di invalidità del fermo
3. Come contestare il fermo
4. Cancellazione del fermo

IL FERMO DEL VEICOLO: LE NORME
L'Agente della riscossione ha il potere di iscrivere il fermo dei beni mobili registrati (ad esempio i veicoli) di proprietà del debitore, in forza dell'articolo 86[1] del D.P.R. 602/73.

Il fermo è un provvedimento amministrativo di natura cautelare che impedisce, durante il periodo in cui opera, l'utilizzo del bene.
In altre parole, un veicolo sottoposto a fermo non può legalmente circolare.
Se la pubblica autorità (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia municipale, Guardia di Finanza) dovesse reperire in circolazione il mezzo, dovrebbe:
- elevare una contravvenzione all'utilizzatore, sanzionando la violazione, ai sensi dell'articolo 214, comma 8[2], del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285;
- emettere l'immediata disposizione di custodia forzata del mezzo;
- avvisare l'Agente della Riscossione, che abbia iscritto il fermo, del reperimento, affinché, tramite un proprio Ufficiale incaricato, provveda ad elevare il pignoramento del bene, ed a nominarne un custode.

La procedura per l'iscrizione del fermo è stabilita con decreto ministeriale (attualmente si applica il decreto del 7 settembre 1998, n. 503).

Le fasi per l'iscrizione del fermo
1. L'Agente della Riscossione, di propria iniziativa, o su segnalazione dell'ente impositore, acquisisce la notizia della proprietà del bene in capo al contribuente moroso.
2. Successivamente, lo stesso Agente della Riscossione richiede al pubblico registro nel quale il bene si presume iscritto, una certificazione che ne attesti la persistente proprietà in capo al soggetto debitore.
3. In caso di accertamento della proprietà in capo al debitore, l'Agente della Riscossione, con proprio provvedimento, ha il potere di disporre direttamente il fermo amministrativo del veicolo.
4. L'Agente della Riscossione invia al contribuente una comunicazione preventiva (cosiddetto "preavviso di fermo"), mediante la quale concede un termine di venti giorni per l'effettuazione del saldo delle pendenze tributarie interessate dal provvedimento stesso.
5. In carenza di pagamento delle somme richieste, si provvede all'iscrizione nel pubblico registro pertinente, trasmettendo a questo, l'originale del provvedimento stesso, unitamente ad una nota di trascrizione.
6. L'avvenuta iscrizione è comunicata anche alla Direzione regionale delle entrate ed alla Regione.
7. In caso di pagamento del debito da parte del contribuente, l'Agente trasmette al contribuente proprietario del veicolo fermato, il suo assenso alla cancellazione del provvedimento per sopravvenuta estinzione del debito garantito.
8. Il contribuente, munito del provvedimento di revoca, dovrà, infine, recarsi presso il pubblico registro competente per chiedere la cancellazione della trascrizione, corrispondendo i relativi diritti.

CASI DI INVALIDITA' DEL FERMO
Indichiamo, a titolo esemplificativo, i casi più frequenti di invalidità del fermo:
- mancata notifica della cartella
- mancata comunicazione del preavviso di fermo
- mancata notifica dell'intimazione di pagamento

Mancata notifica della cartella
Presupposto del fermo è certamente l'invio della cartella esattoriale.
Se la cartella non è stata notificata (si fa riferimento sia al caso di assoluta mancanza della notifica sia al caso di invalidità della notifica), il fermo è certamente nullo, per violazione degli articoli 50 e 86 del D.P.R. n. 602/73.

Mancata comunicazione del preavviso di fermo
Come abbiamo accennato sopra, l'Agente della Riscossione, prima di iscrivere il fermo del veicolo, deve inviare al contribuente un "preavviso", con il quale gli concede un termine di venti giorni per pagare, avvertendolo che in mancanza di pagamento si procederà all'effettiva iscrizione del fermo.
La mancata comunicazione del preavviso è motivo di nullità del fermo.

Mancata notifica dell'intimazione di pagamento
Nel caso in cui sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella, il fermo deve essere preceduto dalla notifica dell'intimazione di pagamento, ai sensi dell'articolo 50, secondo comma, del D.P.R. n. 602/1973.

Va evidenziato che tale assunto non è un dato pacifico ma è frutto di un'interpretazione giurisprudenziale.

Nel senso indicato, si è pronunciata, ad esempio, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano con la sentenza n. 137/03/09, secondo cui la mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalla detta disposizione, determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale) a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell'intimazione ad adempiere.

COME CONTESTARE L'ISCRIZIONE DEL FERMO
L'iscrizione del fermo può essere impugnata dinanzi al Giudice competente.

Per individuare il Giudice competente, i termini e le modalità dell'impugnazione, bisogna fare delle distinzioni in base alla tipologia del credito su cui si fonda il fermo ed al tipo di vizio che si vuole eccepire.
Per semplificare, abbiamo predisposto una tabella sintetica.
Tipo di credito Tipo di vizio Termini per ricorrere Giudice competente
sanzioni amministrative merito 30 giorni (artt. 22 e 22 bis L. 689/81) Giudice di pace (3)
vizi propri del fermo 20 giorni (art. 617 c.p.c.) Tribunale ordinario
diritto di procedere in via esecutiva senza un termine (art. 615 c.p.c.) Giudice di pace (3)
contributi merito 40 giorni Tribunale del lavoro
vizi propri del fermo 20 giorni (artt. 617 e 618 bis c.p.c.) Tribunale del lavoro
diritto di procedere in via esecutiva senza un termine (artt. 615 e 618 bis c.p.c.) Tribunale del lavoro
tributi qualsiasi vizio 60 giorni (art. 19, co. 1, lett. e-bis, D.lg. 546/92) Commissione tributaria provinciale
crediti diversi da quelli su indicati merito 30 giorni Tribunale ordinario
vizi propri del fermo 20 giorni (art. 617 c.p.c.) Tribunale ordinario
diritto di procedere in via esecutiva senza un termine (art. 615 c.p.c.) Tribunale ordinario


I termini sopra indicati sono previsti a pena di decadenza.

Se il fermo riguarda una pluralità di crediti di diversa natura (tributi, sanzioni amministrative, crediti previdenziali, etc.) bisognerà proporre tante azioni quante sono le diverse Autorità competenti.

Precisiamo ulteriormente:
riguardo i vizi attinenti il merito del credito, è possibile eccepirli solo se non si è ricevuta regolare notifica della cartella e dell'eventuale verbale di accertamento presupposti.
per vizi propri del fermo si intendono, ad esempio: mancata comunicazione del preavviso; mancata indicazione del responsabile del procedimento; mancata notifica dell'intimazione di pagamento.
i vizi che incidono sul diritto di procedere in via esecutiva sono, ad esempio: prescrizione del credito sopravvenuta alla notifica della cartella; avvenuto pagamento; mancata notifica della cartella presupposta.

CANCELLAZIONE DEL FERMO
Il contribuente ha diritto alla cancellazione del fermo nei seguenti casi:
- quando ha pagato interamente il debito successivamente all'iscrizione del fermo
- quando ha pagato interamente il debito prima dell'iscrizione del fermo
- quando ha ottenuto una sentenza che annulla il provvedimento di fermo
- quando ha ottenuto una sentenza che annulla le cartelle presupposte al fermo
- quando ha ottenuto una sentenza che dichiara non dovuto il credito preteso dall'Agente della riscossione (ad esempio, perchè prescritto)
- quando ha ottenuto lo sgravio o discarico del debito da parte dell'Ente creditore
- nel caso di vendita del veicolo anteriore all'iscrizione del fermo

Nel caso indicato al precedente punto 1 (pagamento del debito dopo l'iscrizione del fermo), la cancellazione del fermo avviene a cura e spese del contribuente (in quanto è dipesa da un suo inadempimento).
Pertanto, dopo che il contribuente ha effettuato il pagamento del debito presso gli sportelli dell'Agente della riscossione, dovrà recarsi presso gli uffici del PRA (o presso una delegazione ACI) e presentare una specifica richiesta di cancellazione.

Il contribuente dovrà produrre i seguenti documenti:
- il provvedimento di revoca del fermo in originale, contenente i dati del veicolo, del debitore e l'importo del credito di cui si chiede la cancellazione (questo provvedimento viene rilasciato dall'Agente della riscossione al momento del pagamento);
- il certificato di proprietà (C.d.P.), sul cui retro compilare la nota di richiesta, o il foglio complementare;
- il modello NP-3 (se non si utilizza il C.d.P. come nota di richiesta).
- Le spese per la cancellazione del fermo sono a carico del contribuente.
In particolare dovrà versare al PRA l'imposta di bollo, pari a € 32,00 (se si utilizza il retro del C.d.P. come nota di richiesta) oppure € 48,00 (se si utilizza il modello NP-3 come nota di richiesta).

A seguito dell'esito positivo della richiesta, viene cancellato il fermo amministrativo e viene rilasciato un nuovo certificato di proprietà.
Negli altri casi, indicati ai precedenti punti da 2 a 7, in cui essenzialmente l'iscrizione del fermo è dipesa da un errore dell'Ente o dell'Agente della riscossione, il contribuente non è tenuto ad alcun adempimento e non dovrà recarsi al PRA (o all'ACI).
In questi casi, infatti, poichè l'errore è imputabile all'Amministrazione o all'Agente della riscossione, sarà quest'ultimo a provvedere a propria cura e spese alla cancellazione del fermo, inoltrando direttamente una richiesta al PRA.

Note
1. L'articolo 86 prevede:
"1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.
2. Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede.
3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo".
2. L'articolo 214, comma 8, prevede:
"Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 731 a euro 2.928. È disposta, inoltre, la confisca del veicolo".
3. È invece competente il Tribunale per le sanzioni previste dall'art. 22 bis della L. 689/81, secondo cui:
"Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'articolo 22 si propone davanti al giudice di pace. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia; di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; di previdenza e assistenza obbligatoria; urbanistica ed edilizia; di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; di igiene degli alimenti e delle bevande; di società e di intermediari finanziari;tributaria e valutaria.
L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:
se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni (€ 15.493,71);quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni (€15.493,71);quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge".


Osservatorio legale di Antonella Pedone

Fonte: http://www.aduc.it
Le ultime news
Oggi
QuickBilan 2024 è un software in MS Excel di ausilio alla costruzione del bilancio annuale, comprensivo...
 
Oggi
Nella Risposta n. 80 del 25 marzo 2024 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’intervento di...
 
Oggi
Ai fini della detrazione lo scontrino fiscale è equivalente alla fattura? Il chiarimento arriva...
 
Oggi
Il CNDCEC ha pubblicato le nuove versioni dei modelli di relazione del collegio sindacale di società...
 
Oggi
L'analisi dei dati divulgati dall'Istat nella Nota flash della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro,...
 
Oggi
Con Circolare n. 48 del 25 marzo l'Inps comunica il rilascio della nuova funzione, denominata “PRISMA”...
 
Ieri
Con lo scopo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica...
 
Ieri
Il Consiglio e la Fondazione nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato un documento “La liquidazione...
 
Ieri
In scadenza la possibilità di presentare domanda all'Inps per ottenere il Bonus a favore dei genitori...
 
Ieri
Con provvedimento direttoriale dello scorso 15 febbraio il Dipartimento per l’Informazione...
 
Ieri
Con il Messaggio n. 1217 del 22 marzo l'Inps fornisce indicazioni in merito alla compilazione dei flussi...
 
Martedì 26/03
L'articolo 1, commi 89 e 90, della Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) ha modificato il comma...
 
Martedì 26/03
Con il provvedimento del 30 luglio 2015 l'Agenzia delle entrate, al fine di semplificare la presentazione...
 
Martedì 26/03
L'utilizzazione, da parte dai dipendenti di una società, dei servizi di mobilità sostenibile...
 
Martedì 26/03
Con Messaggio n. 1190 del 20 marzo l'Inps ha comunicato che i lavoratori assicurati presso il FPLS fino...
 
Lunedì 25/03
Con Sentenza n. 5782 del 20 ottobre 2023 la Corte di giustizia tributaria della Campania ha respinto...
 
Lunedì 25/03
Scade lunedì 22 aprile la possibilità, per le associazioni e società sportive dilettantistiche,...
 
Lunedì 25/03
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo il Decreto del Ministero del Lavoro e...
 
Venerdì 22/03
E' approdato in Gazzetta ufficiale (n. 65 del 18 marzo) il decreto con disposizioni in materia di politiche...
 
Venerdì 22/03
Lo ha segnalato il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota del 19 marzo scorso.A stabilirlo...
 
Venerdì 22/03
A comunicarlo l'Inps, nel Messsaggio n. 1150 del 18 marzo 2024.La nuova sezione “Servizi GDP”,...
 
Venerdì 22/03
E'  incompatibile con la normativa eurounitaria il regime sulle “società di comodo”...
 
Giovedì 21/03
L'atto con cui un soggetto dona le azioni della Società ai due figli e alla nipote, in comunione...
 
Giovedì 21/03
Si è riaperta il 15 marzo scorso la possibilità, per imprese e professionisti, di presentare...
 
Giovedì 21/03
Con Comunicato Stampa del 18 marzo l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha informato che,...
 
Giovedì 21/03
L'Inps informa che è disponibile la Certificazione Unica 2024, relativa ai redditi percepiti nel...
 
Mercoledì 20/03
Per la suprema Corte si tratta di una violazione sostanziale, che realizza un ritardato incasso erariale,...
 
Mercoledì 20/03
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i dati elaborati dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare...
 
Mercoledì 20/03
Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato modelli di parere che possono...
 
Mercoledì 20/03
Il Decreto Legge n. 19/2024, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano...
 
Martedì 19/03
La Direzione generale Cinema e audiovisivo, con nota dell'11 marzo 2024, ha informato che, a seguito...
 
Martedì 19/03
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy informa che, fino al prossimo 10 aprile, sarà possibile...
 
Martedì 19/03
Con 523 voti favorevoli, 46 contrari e 49 astensioni il Parlamento europeo, nella giornata del 13 marzo...
 
Lunedì 18/03
Con Risoluzione n. 15/E dell'11 marzo l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo...
 
Lunedì 18/03
La Direzione centrale di Roma dell’Agenzia Entrate ha invitato gli uffici a a non considerare più...
 
Lunedì 18/03
Fino al prossimo 13 maggio sono disponibili in consultazione le proposte di Testi unici elaborate...
 
Lunedì 18/03
Prorogata la data ultima di invio annuale all'Inps, da parte dei titolari di prestazioni assistenziali,...
 
Lunedì 18/03
Con atto congiunto del 13 marzo, siglato dall'Inps e dall'Agenzia delle Entrate, sono state definite...
 
Venerdì 15/03
L'Inail informa che, alle ore 12:00 del giorno 6 maggio 2024, si aprirà la procedura informatica...
 
Venerdì 15/03
L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale del periodo d’imposta 2022 deve essere versata...
 
Venerdì 15/03
L'Agenzia delle Entrate, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto MEF che identifica...
 
Venerdì 15/03
Approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni...
 
altre notizie »
 

Studio Bertola di Bertola Giovanni e Bertola Federico

Piazza C.Alberto, 27 - 12042 Bra (CN)

Tel: 0172425634 - Fax: 0172439098

Email: info@studiobertola.it

P.IVA: 03522130040

Pagina Facebook Pagina Linkedin
Fotografia Gabriele Capra