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I Consulenti del lavoro quando sono responsabili del trattamento dei dati?Venerdì 15/02/2019, a cura di AteneoWeb S.r.l.
Nella newsletter n. 449 del 7 febbraio 2019 il Garante Privacy ha fornito chiarimenti circa il ruolo e la responsabilità dei Consulenti del lavoro nel trattamento dei dati personali della clientela alla luce del nuovo Regolamento europeo. Secondo il Garante il Regolamento (UE) 679/2016 si pone in linea di continuità con quanto già prefigurato dalla Direttiva 95/46/CE confermando, infatti, le definizioni di titolare e responsabile del trattamento, dove il primo resta il soggetto che "determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali" e il secondo colui che "tratta dati personali per conto del titolare del trattamento". I Consulenti del lavoro, quindi, sono:
Il Garante Privacy, infine ha precisato che ai consulenti, pur in qualità di "responsabili" del trattamento, viene riconosciuto un apprezzabile margine di autonomia e correlativa responsabilità anche con riguardo alla individuazione e predisposizione di idonee misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, a tutela dei dati personali trattati. Fonte: https://www.garanteprivacy.it |
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