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I chiarimenti delle Entrate sulla trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevuteVenerdì 07/07/2017, a cura di AteneoWeb S.r.l.
Nella Risoluzione n. 87/E del 5 luglio l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti circa la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute. In particolare alcuni dei chiarimenti forniti, che danno risposta ai quesiti posti dai professionisti e dalle associazioni di categoria, riguardano il modo in cui deve essere compilata la comunicazione in caso di fatture cointestate e la possibilità di integrare e rettificare la comunicazione dei "dati fattura" oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento. In merito alla possibilità di integrazione e rettifica della comunicazione le Entrate chiariscono che è consentito l'invio di una comunicazione con cui integrare o rettificare quella trasmessa anche oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento, come "ravvedimento " per l'omesso o errato adempimento comunicativo. Relativamente invece alle modalità di compilazione della comunicazione in caso di fatture "cointestate" l'Agenzia non ritiene possibile l'emissione di una fattura "cointestata" verso un cessionario/committente soggetto passivo Iva (B2B). Nel caso invece la stessa sia emessa nei confronti di un cessionario/committente non soggetto passivo (B2C), la compilazione della sezione "Identificativi Fiscali" andrà effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti. Fonte: http://www.agenziaentrate.gov.it |
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