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I chiarimenti dell'Agenzia Entrate sulle nuove regole in tema di Split Payment: l'ambito soggettivo - le Pubbliche Amministrazioni

Lunedì 13/11/2017, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Con la Circolare n. 27/E del 7 novembre 2017 l'Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del DPR 633/1972.

L'art. 1 del DL 24 aprile 2017, n. 50 ha modificato la disciplina del cosiddetto "Split Payment" con effetti a partire dal 1° luglio 2017.

Per definire le modalità di applicazione della nuova disciplina si sono susseguiti nei mesi diversi decreti: il DM del 27 giugno 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 151 il 30 giugno 2017), il DM del 13 luglio 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 171 il 24 luglio 2017); il quadro normativo è stato infine ulteriormente modificato dal DL 148 del 16 ottobre 2017, ma in questo ultimo caso con effetti a partire dal 1° gennaio 2018.

Sotto un profilo soggettivo la modifica normativa ha operato un ampliamento individuando due macro categorie di soggetti destinatari della disciplina: i soggetti rientranti nella nozione di Pubblica Amministrazione (o da questa controllati) e le società quotate.
Per quanto riguarda i soggetti rientranti nella Pubblica Amministrazione, questi sono da individuare in quei soggetti nei cui confronti i fornitori hanno l'obbligo di emettere la fattura in modalità elettronica.

Si ricorda che in materia di fatturazione elettronica il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e finanze aveva fornito chiarimenti con la circolare n. 1 del 9 marzo 2015, individuando quali destinatari della norma:
  • i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001;
  • i soggetti indicati ai fini statistici dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. 196/2009 e le Autorità indipendenti;
  • le Amministrazioni autonome ex art. 1, comma 2019, della L. 244/2007.


Per meglio individuare le PA tenute ad applicare la scissione dei pagamenti si deve fare riferimento all'elenco pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), www.indicepa.gov.it.

Fonte: http://www.agenziaentrate.gov.it
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