Telefono e Fax
Tel: 0172425634 Fax: 0172439098

I chiarimenti dell'Agenzia Entrate sulle compensazioni dei crediti IVA infrannuali da modello TR

Giovedì 03/08/2017

a cura di AteneoWeb S.r.l.
L'Agenzia Entrate con la Risoluzione n. 103/E pubblicata in data 28 luglio ha fornito chiarimenti in merito all'apposizione del visto di conformità sulle istanze TR per l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA.



Il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 26 del 21 giugno 2017, ha disposto l'obbligo per cui "i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla dichiarazione o sull'istanza da cui emerge il credito".
Risulta quindi obbligatoria l'apposizione del visto se l'istanza con cui viene richiesta l'utilizzazione del credito IVA infrannuale è di importo superiore a 5.000 euro, anche se successivamente alla richiesta non vi è l'utilizzo effettivo in compensazione; ai fini del raggiungimento del predetto limite non bisogna prendere a riferimento l'effettivo credito compensato.
L'Agenzia ha chiarito che, nell'eventualità in cui si stato presentato un modello IVA TR con un credito chiesto in compensazione superiore a 5.000 euro ma senza apposizione del visto, se l'utilizzo del credito risulta inferiore a tale soglia, non verrà disconosciuto.



Il limite di 5.000 euro deve essere calcolato tenendo in considerazione anche i crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti. Pertanto riprendendo l'esempio riportata nella Risoluzione dell'Agenzia, se nel primo trimestre, è stato richiesto in compensazione un credito di 3.000 euro e nel secondo trimestre, si voglia richiedere in compensazione un credito ancora pari a 3.000 euro, sulla seconda istanza deve essere apposto il visto di conformità.
L'Agenzia ha chiarito che l'importo relativo al primo trimestre 2017 concorre alla formazione del limite dei 5.000 euro.

Possono apporre il visto di conformità sui modelli TR gli stessi soggetti già individuati per le dichiarazioni annuali, ovvero gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili che hanno predisposto le dichiarazioni stesse e che hanno tenuto le relative scritture contabili. Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono comunque predisposte e tenute dal professionista anche quando sono tenute dal contribuente stesso e o dalla società di servizi di cui uno o più professionista detengono la maggioranza del capitale sociale.
L'apposizione del visto di conformità più anche avvenire da parte dei responsabili dei C.a.f, anche assunti con rapporto di lavoro subordinato, se iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Per ulteriori chiarimenti, il link alla Risoluzione.
Le ultime news
Oggi
Sul stio internet della Giustizia Tributaria è stato pubblicato il rapporto trimestrale sul contenzioso...
 
Oggi
L'errata o imprecisa indicazione della categoria reddituale nell'avviso di accertamento non costituisce...
 
Oggi
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 75 del 26 marzo 2024 ha approvato un decreto-legge che introduce...
 
Oggi
L'Inps ha reso note le retribuzioni convenzionali per il 2024, da prendere come riferimento per il calcolo...
 
Oggi
Il Fondo pensione dei dirigenti industriali (PREVINDAI) ha comunicato che la dichiarazione contributiva...
 
Ieri
QuickBilan 2024 è un software in MS Excel di ausilio alla costruzione del bilancio annuale, comprensivo...
 
Ieri
Nella Risposta n. 80 del 25 marzo 2024 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’intervento di...
 
Ieri
Ai fini della detrazione lo scontrino fiscale è equivalente alla fattura? Il chiarimento arriva...
 
Ieri
Il CNDCEC ha pubblicato le nuove versioni dei modelli di relazione del collegio sindacale di società...
 
altre notizie »
 

Studio Bertola di Bertola Giovanni e Bertola Federico

Piazza C.Alberto, 27 - 12042 Bra (CN)

Tel: 0172425634 - Fax: 0172439098

Email: info@studiobertola.it

P.IVA: 03522130040

Pagina Facebook Pagina Linkedin
Fotografia Gabriele Capra