L'Agenzia delle Entrate, con la
Risoluzione n. 17/E del 16 febbraio 2018 ha risposto ad un'istanza di interpello chiarendo che il regime tributario previsto dagli articoli 15 e seguenti del Dpr 601/1973 non prevede, quale condizione per l'applicabilità del regime sostitutivo, particolari requisiti in capo al soggetto cessionario del credito e subentrante nella relativa garanzia ed opera, dunque,
a prescindere dalla natura del soggetto cessionario.
Di conseguenza, anche l'atto di cessione del credito derivante da un finanziamento soggetto ad imposta sostitutiva, e di trasferimento della relativa garanzia ipotecaria, da una Banca a favore di una società, può beneficiare dell'effetto sostitutivo previsto dal citato articolo.