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Fatture elettroniche scartate dallo SdI: chiarimenti sulle sanzioni applicabiliMercoledì 13/11/2019, a cura di AteneoWeb S.r.l.
Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 ha stabilito che "la fattura elettronica o le fatture del lotto scartate dal SdI si considerano non emesse". Con il principio di diritto n. 23 dell'11 novembre 2019 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle sanzioni applicabili in caso di mancata emissione della fattura nei termini di legge. Il documento precisa inizialmente che tale violazione, cui va equiparata la tardività dell'adempimento, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 471 del 1997, quindi, per ciascuna violazione:
Viene inoltre precisato che gli istituti del concorso di violazioni e continuazione e del ravvedimento operoso non sono cumulabili, ma alternativi tra loro. In riferimento al primo periodo di applicazione dell'obbligo di fatturazione elettronica tramite SdI (primo semestre del 2019) il legislatore ha poi statuito che le sanzioni previste dall'art. 1, comma 6, del d.lgs. n. 127 del 2015:
Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it |
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