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Fallimento - Valida la notifica dell'istanza alla PEC della società anche se cancellata dal Registro imprese

Giovedì 23/11/2017, a cura di TuttoCamere.it


Anche se la società è già cancellata dal Registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi dell'art. 15, comma 3, L.F., all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato al Registro medesimo prima della cancellazione e tuttora attivo.

Così la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 26276/17, depositata il 6 novembre 2017.

La Suprema Corte torna a ribadire il principio per cui «in caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi dell'art. 15, comma 3, I.fall., nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella I. n. 221 del 2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero, nel caso in cui non risulti possibile - per qualsiasi ragione - la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante dal registro delle imprese» (Cass. 13 settembre 2016, n. 17946/2016, 20 dicembre 2016, n. 26333/2016).

Ricordiamo che il R.D. n. 267/1942 (Legge Fallimentare), all'art. 10, prevede che gli imprenditori individuali o le società possono essere dichiarati falliti fino a massimo un anno da quando hanno provveduto alla loro cancellazione dal registro delle imprese, sempre però che l'insolvenza si sia manifestata prima della predetta cancellazione o entro l'anno successivo alla stessa.

Il ricorso va ugualmente notificato alla società secondo le regole stabilite dalla legge fallimentare (art. 15) e dal codice di procedura civile (art. 145).
Secondo tali norme, l'istanza di fallimento deve essere notificata a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del debitore come risultante dal Registro delle Imprese.
In via subordinata, nel caso in cui ciò non sia possibile, la notifica va effettuata a mezzo Ufficiale Giudiziario presso la sede legale del debitore comunicata al Registro Imprese.
Nell'ipotesi in cui neanche questo tentativo dovesse andare a buon fine, per via dell'irreperibilità del destinatario, l'ufficiale giudiziario dovrà depositare l'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro delle imprese.
Del resto la successione delle modalità notificatorie ex art. 15, terzo comma, L.F. (indirizzo di PEC del destinatario e, qualora risulti impossibile, a mezzo di ufficiale giudiziario presso la sede legale e successivamente presso la casa comunale) e la loro legittimità, in riferimento agli art. 3 e 24 Costituzione, è stata di recente confermata dalla stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 146 del 16 giugno 2016.

La complessità della notifica presso la sede chiusa di un'impresa o all'indirizzo di residenza di un amministratore irreperibile ha favorito un utilizzo distorto della cancellazione dal Registro delle imprese, cui alcune aziende hanno fatto ricorso in pendenza di gravi debiti sociali.

L'imprenditore che, negligentemente o per incauta strategia elusiva, confidi a torto che la cancellazione dal Registro delle imprese possa costituire rimedio dirimente, potrà subire, dunque, l'iniziativa concorsuale dei creditori, anche se irreperibile.

Per scaricare il testo della sentenza n. 26276/17 clicca qui.
Per scaricare il testo della sentenza n. 17946/2016 clicca qui.

Fonte: http://www.tuttocamere.it
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Fotografia Gabriele Capra