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Esercizio congiunto di attività di somministrazione di alimenti e bevande di commercio al dettaglio in esercizio di vicinato - Limiti di superficieMartedì 16/10/2018, a cura di TuttoCamere.it
Il Ministero dello sviluppo economico, con la risoluzione n. 140746 del 17 aprile 2018, reca chiarimenti in merito alla possibilità di avviare, in una medesima unità immobiliare, un esercizio di vicinato e un'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Il caso esaminato riguarda una impresa che ha avviato, in una medesima unità immobiliare, un esercizio di vicinato con superficie di vendita di mq. 242 e un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nello specifico un bar, con superficie di vendita di mq. 33. Il Ministero dello sviluppo economico si era già pronunciato in materia, con la nota n. 5885 del 15 gennaio 2013, sostenendo l'ammissibilità della coesistenza di due o più esercizi di vicinato nella medesima unità immobiliare purché la somma delle superfici rientri nei limiti indicati all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e precisamente: una superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Secondo il Ministero, la disciplina nazionale in materia di esercizio dell'attività commerciale non prevede alcun divieto relativo alla coesistenza di due o più attività commerciali, ivi compreso il caso della coesistenza di un'attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande. Lo stesso Ministero ricorda infatti che i limiti di cui sopra (richiamati anche dalla citata nota ministeriale) sono relativi agli esercizi di vicinato e che nel caso di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande la disciplina nazionale di settore (la legge 25 agosto 1991, n. 287) non prevede limiti dimensionali delle superfici. Di conseguenza, nel caso si intendano avviare le due tipologie di attività (vendita e somministrazione) nel medesimo ambito spaziale, ai sensi della richiamata disciplina nazionale, trattandosi di due attività economiche distinte e soggette a diversi regimi legittimanti (a seconda delle caratteristiche che possono presentarsi, sia nel caso dei settori merceologici per il commercio al dettaglio, sia per l'ubicazione in determinate zone del territorio comunale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande), la coesistenza nel medesimo locale - conclude il Ministero - risulta ammissibile salva, però, la necessità di provvedere alla presentazione di due distinti titoli legittimanti. Per l'avvio di un'attività di esercizio di vicinato nel settore non alimentare è prevista la semplice SCIA, mentre nel caso di esercizio di vicinato nel settore alimentare è prevista la SCIA Unica che comprende la SCIA per l'apertura e la SCIA per la notifica sanitaria. Per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è invece prevista l'autorizzazione. nel caso di avvio nelle zone del territorio comunale che in attuazione dell'articolo 64, comma 3, del D.Lgs. n. 59/2010 siano assoggettate a programmazione; mentre negli altri casi è previsa la SCIA Unica. Per scaricare il testo della risoluzione clicca qui. Fonte: https://www.tuttoamere.it |
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