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Esenzione dalla reperibilità per malattia: l'Inps chiarisce

Lunedì 29/10/2018, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Con notizia pubblicata sul proprio portale l'Inps ha recentemente fornito chiarimenti in merito alle modalità di esonero dalle visite mediche di controllo domiciliari. I chiarimenti si sono resi necessari a seguito della richiesta ai propri medici curanti, da parte di molti lavoratori, di apporre il codice "E" nei certificati al fine di ottenere l'esenzione dal controllo.

L'Istituto ha voluto quindi precisare che, come specificato nella Circolare Inps n. 95 del 7 giugno 2016, le norme non prevedono l'esonero dal controllo, ma solo dalla reperibilità: questo significa che il controllo concordato è sempre possibile.
Inoltre, il medico curante certificatore può applicare solo ed esclusivamente le "agevolazioni", previste dai vigenti decreti quali uniche situazioni che escludono dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità.

In queste determinate e circoscritte casistiche, comunque, la segnalazione da parte del curante deve essere apposta al momento della redazione del certificato e non può essere aggiunta ex post, proprio perché l'esonero è dalla reperibilità e non dal controllo.

L'Istituto infine chiarisce che qualsiasi eventuale annotazione nelle note di diagnosi della dizione "Codice E" non può evidentemente produrre alcun effetto di esonero né dal controllo né dalla reperibilità. Trattasi infatti di un codice a esclusivo uso interno riservato ai medici INPS durante la disamina dei certificati pervenuti per esprimere le opportune decisionalità tecnico-professionali.

Fonte: https://www.inps.it
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Fotografia Gabriele Capra