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Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie - Aperte le iscrizioni

Mercoledì 30/08/2017, a cura di TuttoCamere.it


E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 186 del 10 agosto 2017, il decreto 2 agosto 2017 che istituisce e regolamenta l'elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, che avranno il compito di elaborare le linee guida cui gli esercenti le professioni sanitarie si devono attenere nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie.

Le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie interessate, entro il termine di 90 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, possono presentare istanza di iscrizione all'elenco, utilizzando il seguente modulo di iscrizione.

L'istanza firmata digitalmente, corredata della prescritta documentazione, dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al Ministero della salute - Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale.

Il decreto attua quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 24 del 8 marzo 2017 sulla sicurezza delle cure e sulla responsabilità professionale sanitaria e stabilisce che le società e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, devono possedere i seguenti requisiti:
  • rilevanza di carattere nazionale, con sezione ovvero rappresentanza in almeno dodici regioni e province autonome, anche mediante associazione con altre società o associazioni della stessa professione, specialità o disciplina;
  • rappresentatività di almeno il 30% dei professionisti non in quiescenza nella specializzazione o disciplina, previste dalla normativa vigente, o nella specifica area o settore di esercizio professionale. Per i medici di medicina generale è richiesto un requisito di rappresentatività di almeno il 15% dei professionisti;
  • atto costitutivo redatto per atto pubblico e statuto, dai quali si evincano gli elementi di cui all'art. 2, comma 2 del decreto medesimo.


Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

Fonte: http://www.tuttocamere.it
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