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DURC: deroghe alla disciplina generale

Martedì 20/06/2017

a cura di Studio Dott.ssa Giorgia Signaroldi
Decreto Legge 24 aprile 2017, numero 50.

La regolarità contributiva, per la generalità dei datori di lavoro, è condizione per la fruizione dei benefici normativi in materia di lavoro e di legislazione sociale.

Dal 1° luglio 2015 tale regolarità contributiva, in passato attestata dal possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC), è attestata tramite una procedura di verifica informatica dello stato di regolarità contributiva , accessibile agli interessati con modalità esclusivamente telematica e in tempo reale.

Attraverso la manovra varata dal Governo è stato stabilito che, al fine di ottenere il rilascio del DURC regolare, è sufficiente la sola avvenuta presentazione della domanda per la definizione agevolata delle pendenze contributive giacenti presso l'Agenzia della riscossione. Non è dunque necessario attendere il pagamento delle rate di dilazione; tuttavia si tratta di "regolarità provvisoria" in quanto il successivo mancato pagamento delle somme dovute, a rate o in unica soluzione, comporta l'annullamento retroattivo del DURC: tutti i documenti rilasciati tenendo conto delle domande di adesione agevolata sono infatti annullabili dagli Enti preposti alla verifica. L'agente della riscossione è tenuto a comunicare agli Enti previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL, Casse edili) il regolare versamento delle rate accordate. In caso di dilazione dei debiti presso L'agente della riscossione, l'azienda ha diritto al rilascio del Durc con esito regolare, tranne che non si accerti il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive. Solo in questo ultimo caso debitore decade automaticamente dal beneficio di rateazione. La regolarità permane dunque dal momento in cui L'Agente della riscossione competente esprime "parere favorevole" fino a quando non si verifichi la decadenza della rateizzazione autorizzata per il mancato pagamento di otto rate anche non consecutive nell'ambito di un piano di ammortamento la cui durata massima può essere di 72 rate ("piano ordinario") ovvero di 120 rate ("piano straordinario").

L'Inps ha chiarito che la richiesta di dilazione dei debiti contributivi, ancora non affidati all'agente della riscossione, deve comprendere l'intera esposizione debitoria del richiedente relativa ai debiti nella fase amministrativa, per i contributi e sanzioni, maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrative dall'Inps che risultano denunciati dal contribuente e accertati alla data di presentazione dell'istanza medesima. Il mancato pagamento di due rate mensili consecutive comporta la revoca della rateazione concessa con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento di revoca. Per consecutività si deve intendere anche il mancato pagamento di due rate non aventi tra di esse scadenza in successione temporale nell'ambito del piano di ammortamento accordato. Dunque anche l'ipotesi di pagamento con sequenze temporali alternate comporta la revoca della rateizzazione. Il mancato o parziale pagamento della prima rata entro la data fissata nel piano di ammortamento comporta l'annullamento del piano di ammortamento emesso. Qualora tale condizione non sia rispettata, il piano di ammortamento emesso deve essere annullato: con la conseguente impossibilità per il contribuente di proporre, per le medesime partite a debito, una nuova istanza di rateazione.
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