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Donazioni: no al doppio beneficio "prima casa" se non si vende, entro un anno, l'immobile già possedutoLunedì 10/07/2017, a cura di AteneoWeb S.r.l.
L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 86/E del 4 luglio 2017 si è espressa in merito all'applicabilità del regime agevolativo "prima casa" (articolo 69, commi 3 e 4, legge 342/2000) per soggetti che abbiano già acquistato un'unità immobiliare a titolo oneroso e che abbiano quindi già fruito del suddetto beneficio in sede di un precedente acquisto. Le Entrate hanno chiarito che la possibilità di reiterare il trattamento agevolativo "prima casa" non può essere riconosciuta nel caso in cui il contribuente, che ha già fruito delle agevolazioni 'prima casa' in sede di acquisto a titolo oneroso, proceda all'acquisto di un nuovo immobile a titolo gratuito. L'unica possibilità per poter usufruire nuovamente delle agevolazioni in sede di successione o donazione, infatti, è quella di impegnarsi, entro un anno, a rivendere l'immobile preposseduto. Fonte: http://www.agenziaentrate.gov.it |
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