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Documento unico di circolazione e di proprietà. Pubblicato il decreto che stabilisce le modalità di annotazione dei dati richiesti dal D.Lgs. n. 98/2017

Venerdì 24/11/2017, a cura di TuttoCamere.it


E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre ottobre 2017, il Decreto 23 ottobre 2017, recante "Modalità di annotazione, nel documento unico di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, dei dati richiesti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98".

Ricordiamo che con il Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 98, è stato introdotto - a decorrere dal 1° luglio 2018 - il documento unico di circolazione per gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

La nuova "carta di circolazione" sostituirà i due documenti attuali: il certificato di proprietà del veicolo, di competenza dell'ACI, e il libretto di circolazione prodotto dalla Motorizzazione civile, come previsto negli altri Paesi europei.

L'articolo 1, commi 2 e 3, di tale decreto ha stabilito che nel «documento unico», dovranno essere annotati:
a) i dati tecnici del veicolo;
b) i dati di intestazione del veicolo;
c) i dati validati  dal  Pubblico  registro  automobilistico (PRA), relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del veicolo;
d) i dati relativi alla cessazione del veicolo dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua  definitiva  esportazione all'estero.

Nel documento unico dovranno, altresì, essere annotati i dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono  sulla  proprietà e sulla disponibilità del veicolo, annotati presso il PRA, nonchè di provvedimenti di fermo amministrativo, con le modalità che dovranno essere stabilite con un apposito decreto del Ministero delle  infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della giustizia.

In applicazione di tale disposizione è stato emanato il decreto del 23 ottobre 2017 con il quale vengono ora disciplinate le modalità di annotazione, nel documento unico, dei dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei veicoli, alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari, annotati presso il PRA, che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità dei veicoli stessi, nonchè di provvedimenti di fermo amministrativo.

Al fine di consentire il rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà a decorrere dal 1° luglio  2018, come prescritto dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 98/2017, presso la Direzione Generale per la Motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari  generali  e del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (DG MOT) il decreto in commento prevede, all'articolo 4,  la istituzione di un comitato tecnico esecutivo, con il compito:
  • di definire le specifiche di interfaccia necessarie per l'annotazione dei  dati previsti,
  • di definire i requisiti di cooperazione applicativa tra il sistema informativo gestito dal CED e il sistema informativo gestito da  ACI-PRA  e
  • di realizzare un idoneo ambiente di collaudo in grado di verificare tutte le predette caratteristiche.


Sulla base delle attività svolte da tale Comitato, che dovranno concludersi entro il 31 gennaio 2018, il Dipartimento dovrà approvare, con proprio apposito disciplinare tecnico da adottarsi entro il 16  febbraio  2018, le nuove procedure per l'annotazione sulla carta di circolazione dei dati previsti.

Per completare il quadro normativo, dovrà essere emanato - entro il termine perentorio del 30 aprile 2018 - un ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, che dovrà stabilire:


a) l'importo della tariffa unica, che sostituirà i diritti di Motorizzazione e gli emolumenti per l'iscrizione o la trascrizione di ogni veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
b) l'importo dell'imposta di bollo unificata.


Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto clicca qui.

Fonte: http://www.tuttocamere.it
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