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Distretti del cibo: previsti nuovi fondi - Consentita la vendita di prodotti agricoli trasformati e pronti per il consumo

Martedì 09/01/2018, a cura di TuttoCamere.it


E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020". (Legge di Bilancio 2018).
Il provvedimento si compone di un solo articolo, composto da 1181 commi.

Il comma 499 è volto a conseguire le finalità di promozione dello sviluppo territoriale, della coesione e dell'inclusione sociale, di favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, di garantire la sicurezza alimentare, di diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, di ridurre lo spreco alimentare e di salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari. A tale scopo vengono istituiti i distretti del cibo, riformando la previsione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (recante "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" c.d. "legge di orientamento") e sostituendo la disciplina vigente dei distretti rurali e agroalimentari di qualità.

Le modifiche sono intervenute sul citato articolo 13 del decreto legislativo n. 228/2001, nel senso di:
  1. aggiungere una lettera g-bis) al comma 2, in modo da includere tra le fattispecie dei distretti del cibo i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori in cui sia stato stipulato e sottoscritto un protocollo per la diffusione del metodo biologico;
  2. modificare il comma 3, precisando che, oltre alle Regioni, anche le Province autonome (di Trento e Bolzano) potranno provvedere alla individuazione dei distretti del cibo e alla successiva comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il quale è costituito il Registro nazionale dei distretti del cibo.


Al fine di sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo si applicano le disposizioni relative ai contratti di distretto, di cui all'articolo 66, comma 1 (Sostegno della filiera agroalimentare) della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003). Per tali finalità viene autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

Al del comma 2 del nuovo articoli 13 del D.Lgs. n. 228/2001 si stabilisce che sono da considerare "distretti del cibo": i distretti rurali quali sistemi produttivi locali (lett. a); i distretti agroalimentari di qualità quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale (lett. b); i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari (lett. c); i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale (lett. d); i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane (lett. e); i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole (lett. f); i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale (lett. g); i biodistretti e i distretti biologici (lett., h).

Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovranno essere definiti i criteri e le modalità degli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo.

Al comma 7 del novellato articolo 13 si provvede, infine, alla modifica del comma 8-bis, dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001 (comma aggiunto dall'art. 30-bis della L. n. 98/2013), che ora recita:
"In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico- sanitario".

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2018 clicca qui.
Per scaricare il testo del decreto legislativo n. 228/2001 clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
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