Telefono e Fax
Tel: 0172425634 Fax: 0172439098

Diritto annuale dovuto alla camera di commercio - Non ancora determinati gli importi per l'anno 2018 - Per ora valgono quelli del 2017

Mercoledì 10/01/2018, a cura di TuttoCamere.it


L'articolo 28 della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014 (recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"), ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

Nelle more del riordino del sistema delle Camere di Commercio - si legge al comma 1 - l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18 della L. n. 580 del 1993, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, sarà ridotto:
- del 35 per cento, per l'anno 2015,
- del 40 per cento, per l'anno 2016, e
- del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2017.

Per ognuno di questi tre anni è stato emanato un relativo provvedimento che ha determinato la misura degli importi del diritto annuale da pagare:
- il decreto interministeriale 8 gennaio 2015, per l'annoi 2015;
- la Nota del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2015, Prot. 279880, per l'anno 2016;
- la Nota del Ministero dello sviluppo economico del 15 novembre 2016, Prot. 359584, per l'anno 2017.

Considerato che sono trascorsi i tre anni per i quali gli importi sono stati stabiliti dalla legge n. 114 del 2014, il Ministero avrebbe dovuto ottemperare in anticipo, quanto meno prima dell'inizio del nuovo anno, fissando gli importi dovuti per il diritto annuale dovuto per l'anno 2018, mettendo così le imprese che presentano domanda di iscrizione al Registro delle imprese, a decorrere dal 2 gennaio, nelle condizioni di pagare un importo stabilito senza dover poi ricorrere ad eventuali conguagli.

Ad oggi, non risulta emanato alcun provvedimento che fissi gli importi del diritto annuale dovuto per l'anno 2018.
Tuttavia, nelle more di emanazione di questo provvedimento, è ragionevole pensare che le imprese che procederanno ad una nuova iscrizione nel Registro delle imprese, a decorrere dal 2 gennaio 2018, dovranno pagare gli stessi importi del diritto annuale previsti per il 2017, salvo poi provvedere ad eventuali conguagli nel caso l'importo previsto per il 2018 sia maggiore di quello pagato.
Eventuali aggiornamenti saranno tempestivamente resi disponibili sul nostro sito.

Il solo provvedimento che riguarda in qualche maniera il diritto annuale è quello che ricaviamo dalla legge di bilancio 2018; disposizione che peraltro non fissa alcun importo da pagare, ma che prospetta la possibilità di aumentare gli importi del diritto annuale al verificarsi di determinate condizioni.
Secondo quanto stabilito all'articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018- 2020" (Legge di Bilancio 2018), le Camere di Commercio i cui bilanci presentino squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario, potranno adottare programmi pluriennali di riequilibrio finanziario condivisi con le Regioni, nei quali si potrà prevedere l'aumento del diritto annuale fino ad un massimo del 50 per cento.

Tale aumento andrà in ogni caso autorizzato dal Ministro dello sviluppo economico, previa valutazione dell'idoneità delle misure contenute nel programma, su richiesta di Unioncamere.

Per un approfondimento dell'argomento del diritto annuale clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
Le ultime news
Oggi
Il TAR del Lazio ha dichiarato “infondati” tutti i ricorsi presentati da diverse associazioni...
 
Oggi
Il Decreto Adempimenti tributari (Dlgs n. 1/2024), che recepisce alcuni principi direttivi della Riforma...
 
Oggi
Il decreto Adempimenti tributari (Dlgs n. 1/2024), che recepisce alcuni principi direttivi della riforma...
 
Oggi
La Cassa di previdenza dei Commercialisti ha attivato due nuove iniziative a favore propri iscritti: il...
 
Oggi
Con il Messaggio n. 1414 del 9 aprile l'Inps riepiloga i limiti reddituali riferiti agli anni 2023 e...
 
Ieri
Il comma 1 dell’articolo 25 del D.P.R. 633/1972 prevedeva che le fatture di acquisto risultassero: numerate...
 
Ieri
Ancora più semplice tenersi aggiornati e non dimenticare date e adempimenti fiscali: l’Agenzia...
 
Ieri
A seguito delle novità relative all’attuazione della riforma del contenzioso tributario,...
 
Ieri
Con Messaggio n. 1436 del 10 aprile l'Inps informa della riapertura della procedura per la ricezione...
 
altre notizie »
 

Studio Bertola di Bertola Giovanni e Bertola Federico

Piazza C.Alberto, 27 - 12042 Bra (CN)

Tel: 0172425634 - Fax: 0172439098

Email: info@studiobertola.it

P.IVA: 03522130040

Pagina Facebook Pagina Linkedin
Fotografia Gabriele Capra