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Diritti d'autore - Nuove norme su riduzioni, esenzioni e compensi ad artisti, interpreti ed esecutori - Emanati due nuovi decreti del Ministero per i beni e le attività culturali

Lunedì 29/10/2018, a cura di TuttoCamere.it


Con due decreti, entrambi datati 5 settembre 2018, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2018, il Ministero per i beni e le attività culturali ha definito, rispettivamente, le forme di riduzione o di esenzione relative alla corresponsione dei diritti d'autore per gli spettacoli dal vivo e i criteri per la ripartizione dei compensi dovuti agli artisti del settore musicale.

Si dà così attuazione a due degli articoli (45, commi 2-bis e 2-ter - 49, comma 2) della normativa introdotta dal decreto legislativo n. 35 del 15 marzo 2017, che dà attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.

Le disposizioni contenute nei due decreti potranno essere sottoposte a revisione triennale.

1) Con il primo decreto, il Ministero ha definito i criteri e le modalità delle forme di esenzione relative alla corresponsione dei diritti d'autore nell'ambito dello spettacolo dal vivo.

Agli organizzatori di spettacoli dal vivo allestiti senza fini di lucro, in locali al chiuso, o in aree con capienza massima non superiore a 100 spettatori è riconosciuta una riduzione dalla corresponsione dei diritti d'autore pari al 20% sul totale dovuto, indipendentemente dal numero di biglietti emessi. 

Agli organizzatori di spettacoli dal vivo aventi come unico oggetto rappresentazioni di opere prime di giovani esordienti, è riconosciuta una riduzione dalla corresponsione dei diritti d'autore pari al 30% sul totale dovuto, ove trattasi di prima rappresentazione assoluta dell'opera. 

Per “esordienti” - precisa il decreto al comma 1, dell’art. 3 - si intendono i giovani autori di età inferiore a trentacinque anni, la cui opera sia per la prima volta rappresentata dinanzi ad un pubblico presente e che siano titolari dell'intera quota dei diritti d'autore su tale opera. 

Qualora gli spettacoli in questione vengono organizzati all'interno degli istituti e dei luoghi della cultura, appartenenti a soggetti pubblici è riconosciuta l'esenzione totale dalla corresponsione dei diritti d'autore.

L’accesso alle manifestazioni deve essere gratuito e, nel caso di svolgimento in luoghi della cultura a pagamento, dovrà essere indicato un dedicato percorso di accesso. Si richiede l’assenza di sponsorizzazioni e pubblicità che non siano strettamente attinenti alle attività di promozione culturale e di valorizzazione delle opere rappresentate.

Gli istituti e i luoghi di cultura, a cui fa riferimento il comma 2 dell’art. 3 del decreto in commento, sono quelli indicati all'art. 101, comma 1, e comma  2,  lettere da a) ad f), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e precisamente: i musei, le biblioteche, gli archivi, le aree archeologiche, i parchi archeologici e i complessi monumentali.

In tutti i casi, il numero di manifestazioni considerate su base nazionale, nell’arco di un anno solare, non potrà essere superiore a 20. Le riduzioni e le esenzioni non sono cumulabili tra loro. 

Il decreto stabilisce anche la creazione di un sistema di controlli. Esso si baserà su permessi che saranno rilasciati dalla SIAE o da un altro organismo di gestione collettiva in base alla documentazione prodotta.

2) Con il secondo decreto, il Ministero ha stabilito una serie di procedure per assicurare la presenza di strumenti volti a rendere effettivo l'esercizio del diritto d'autore con riguardo ai compensi spettanti agli artisti del settore musicale.

In primo luogo, gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente, che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, nonché l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ricevono - entro 30 giorni dalla data di prima utilizzazione dell'opera - dal produttore, anche attraverso le associazioni di categoria, l'elenco dei fonogrammi, opere cinematografiche o assimilate, prodotte o distribuite, con l'indicazione e la qualificazione degli artisti interpreti o esecutori che vi hanno preso parte. 

La mancata comunicazione comporta sanzioni amministrative.

Al fine di garantire l'effettiva riscossione da parte degli artisti del compenso dovuto dagli utilizzatori, nei casi in cui i compensi siano dovuti ad aventi diritto appartenenti a diversi organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendente, gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente concludono accordi sulle condizioni, modalità e criteri di ripartizione dei compensi dovuti ai rispettivi mandanti.

Gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente riservano a ciascun artista interprete o esecutore comprimario non meno di un quinto del compenso riconosciuto a ciascun artista primario

La quota complessivamente riconosciuta a tutti gli artisti interpreti o esecutori comprimari non può superare il 50%dell'importo dovuto alla totalità degli artisti interpreti o esecutori primari e comprimari.

L’articolo 3 del decreto ministeriale fa poi riferimento ai compensi per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi. I produttori di fonogrammi devono corrispondere il 50% del compenso a loro attribuito per apparecchi e supporti di registrazione audio agli artisti interpreti o esecutori. A fare da tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore cui è stato conferito il mandato. A versare la quota è la SIAE.

L’attribuzione dei compensi avviene in misura percentuale. Essa, in particolare, è rapportata all’ammontare dei diritti spettanti, diversi da quelli derivanti da riproduzione privata ad uso personale, nel corso dell’anno di attribuzione.

Per scaricare il testo del decreto 5 settembre 2018 (primo decreto) clicca qui.
Per scaricare il testo del decreto 5 settembre 2018 (secondo decreto) clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
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