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Criptovalute - Limiti all'utilizzabilità in sede di aumento di capitale sociale - La posizione del Tribunale di Brescia

Martedì 18/09/2018, a cura di TuttoCamere.it


Il Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di impresa, con il decreto n. 7556 del 18 luglio 2018 (RG n. 2602), ha rigettato il ricorso di una società contro il rifiuto del notaio di provvedere all'iscrizione nel Registro delle imprese di una delibera di aumento del capitale sociale con conferimento di criptovaluta.

I giudici hanno stabilito che quella determinata criptovaluta non è suscettibile di valutazione economica e, quindi, non può essere oggetto di conferimento in natura in sede di aumento di capitale di una S.r.l.

Come noto, il secondo comma dell'articolo 2464 C.C. prevede che "possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica".

Ai fini della legittimità del conferimento, sono dunque richiesti due requisiti:
  1. che si si sia in presenza di un elemento dell'attivo e
  2. che tale entità sia suscettibile di una valutazione economica .


Secondo i giudici del Tribunale di Brescia, non possono essere oggetto di conferimento in natura, quali elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, le criptovalute che risultino ancora in fase sostanzialmente embrionale, in quanto non presenti in alcuna piattaforma di scambio tra criptovalute, ovvero tra criptovalute e monete aventi corso legale, con la conseguente impossibilità di fare affidamento su prezzi attendibili in quanto discendenti da dinamiche di mercato.

Nel caso di specie, l'assemblea dei soci di una S.r.l. aveva deliberato un aumento del capitale sociale mediante il conferimento in natura (escludendo quindi che si possa trattare di un conferimento in denaro) con opere d'arte e con una certa quantità di una particolare criptovalute.

Entrambi gli insiemi di beni erano stati oggetto di debita perizia, come prescritto dall'art. 2465 C.C.. Tuttavia, il Notaio aveva ritenuto la delibera "non essere sufficientemente dotata dei requisiti di legittimità per ordinarne una immediata e incondizionata iscrizione", poiché le criptovalute, stante la loro volatilità "non consentono una valutazione concreta del quantum destinato alla liberazione dell'aumento di capitale sottoscritto", né di valutare "l'effettività (quomodo) del conferimento".

A seguito del diniego del Notaio ricevente all'iscrizione della predetta delibera nel Registro delle Imprese, la società proponeva ricorso avanti il Tribunale di Brescia, ai sensi dell'art. 2436, terzo comma, Codice Civile.

Le motivazioni alla base del ricorso si fondavano su:
  1. la possibilità di attribuire un valore economico alle criptovalute - anche sulla base dei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate - in quanto beni da inserire nella dichiarazione dei redditi;
  2. la liceità del conferimento di criptovalute - in quanto beni immateriali (richiamando a tal proposito i diritti di proprietà industriale);
  3. l'esistenza di una valutazione della criptovaluta da parte dei soggetti operanti sulla relativa piattaforma di scambio; e
  4. l'asserito livello di diffusione della criptovaluta presso la piattaforma di scambio.


Il Tribunale rigettava il ricorso, non ritenendo convincenti le motivazioni del medesimo né sussistenti i presupposti per la concessione del provvedimento ordinatorio richiesto, giudicando infine la perizia predisposta ex articolo 2465 C.C. "manchevole di completezza, logicità, coerenza e ragionevolezza delle sue conclusioni".

Il Tribunale, premesso quanto sopra sulle criptovalute in generale, evidenzia:
  1. che la specifica criptovaluta oggetto del conferimento non compare in alcuna piattaforma di scambio tra criptovalute o tra criptovalute e monete aventi corso legale ;
  2. che l'unico "mercato" esistente di quella specifica criptovaluta è una piattaforma riconducibile agli stessi ideatori della criptovaluta stessa;
  3. che non risulta alcun livello di diffusione e di pubblicità della criptovaluta , caratteristica di cui invece una moneta virtuale dovrebbe essere dotata se aspira a detenere una presenza effettiva sul mercato.


Il Tribunale sottolinea, quindi, che ciò che viene conferito deve essere suscettibile di valutazione economica e perchè ciò sia possibile è necessario:
  1. che vi sia un mercato del bene che si conferisce (presupposto di qualsivoglia attività valutativa), che permetta la liquidazione mediante conversione in denaro contante;
  2. che la verifica del valore della criptovaluta deve svolgersi sulla base di parametri (quali potrebbero essere i valori registrati sulle principali piattaforme di conversione) e altresì di correttivi (quali ad esempio, come suggerisce il Tribunale, l'utilizzo di un valore medio) utili a ottenere un effetto di stabilizzazione del prezzo .


Il Tribunale sottolinea ancora, affrontando un tema nuovo e importante, che il bene oggetto di conferimento deve poter essere bersaglio dell'aggressione da parte di creditori anche mediante forme di esecuzione forzata.

Il Tribunale, quindi, rilevando che la moneta virtuale oggetto di conferimento è in fase sostanzialmente embrionale, rigetta il ricorso, statuendo che la criptovaluta in oggetto non ha ancora i requisiti minimi per poter essere assimilata ad un bene suscettibile di valutazione economica e, quindi, possibile oggetto di conferimento.

Per scaricare il testo del decreto del Tribunale di Brescia clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
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