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Copie di assegni in forma elettronica - Esenti dall'imposta di bollo

Lunedì 05/02/2018, a cura di TuttoCamere.it


E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020". (Legge di Bilancio 2018).

Il provvedimento si compone di un solo articolo, composto da 1181 commi.

Il comma 996 ha disposto la sostituzione della Nota 1, all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che ora recita testualmente:
«1. Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale. L'imposta non è dovuta per le copie, dichiarate conformi all'originale informatico, degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento nonché della relativa documentazione, di cui all'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 ottobre 2014, n. 205, e di cui all'articolo 15 del regolamento della Banca d'Italia del 22 marzo 2016, emanati ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106».

Dunque, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le copie degli assegni in forma elettronica e la relativa documentazione sono esenti dall'imposta di bollo.

Vogliamo brevemente ricordare che con il D.L. 13 maggio 2011 n. 70 (c.d. "Decreto Sviluppo"), convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, sono state apportate significative modifiche al Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (c.d. "Legge Assegni"), nella parte che disciplina la presentazione al pagamento degli assegni bancari e circolari.

In sostanza, la Legge n. 1736/1933 ora prevede che:
- l'assegno bancario e l'assegno circolare possono essere presentati al pagamento sia in forma cartacea che elettronica (artt. 31, comma 3 e 86, comma 1, ultimo periodo);
- il protesto o la constatazione equivalente possono essere effettuati in forma elettronica sull'assegno presentato al pagamento in forma elettronica (art. 61, comma 3);
- le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale (art. 66, comma 2).


Al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Banca d'Italia spettava, rispettivamente, il compito di disciplinare le modalità attuative delle norme di rango primario e di adottare le regole tecniche volte a completare il quadro normativo di riferimento.

Sono stati quindi adottati il Decreto Ministeriale 3 ottobre 2014, n. 205 ("Regolamento recante presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari") ed il Regolamento Banca d'Italia del 22 marzo 2016.

L'art. 2, comma 2, del D.M. n. 205/2014 stabilisce che "si ha presentazione in forma elettronica quando il trattario [in caso di assegno bancario] o l'emittente [in caso di assegno circolare] ricevono dal negoziatore l'immagine dell'assegno unitamente alle informazioni previste dal regolamento della Banca d'Italia".

Il "cuore" del nuovo regime consiste, dunque:

1) nella generazione dell'immagine dell'assegno, poiché è questa che sarà presentata al pagamento (o, se del caso, oggetto di protesto o constatazione equivalente) in sostituzione del titolo cartaceo;
2) nell'apposizione della firma digitale da parte della banca negoziatrice.
Il processo di dematerializzazione coinvolge non solo la fase di presentazione al pagamento degli assegni, ma anche quella - eventuale - di protesto o constatazione equivalente.

Il Decreto n. 205/2014, all'art. 4, stabilisce infatti che:
- in caso di mancato pagamento di un assegno presentato al pagamento in forma elettronica, il protesto o la constatazione equivalente possono essere richiesti esclusivamente in via telematica (comma 1);
- il pubblico ufficiale o la Banca d'Italia effettuano rispettivamente il protesto o la constatazione equivalente esclusivamente sulla base dell'immagine dell'assegno e delle informazioni ricevute in via telematica (comma 2).
Nessuno dei due provvedimenti conteneva disposizioni in merito all'imposta di bollo da applicare o meno sulle copie dichiarate conformi degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento.

La stessa nota 1 riferita all'art. 1, comma 1, della Tariffa, Parte prima stabilisce che "Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale".

A questa regola generale fa ora eccezione, e quindi l'imposta non è dovuta: nel caso di copie, dichiarate conformi all'originale informatico, degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento nonché degli eventuali documenti elettronici che ne attestano il mancato pagamento (art. 4, comma 3, del D.M. n. 205 del 3 ottobre 2014; art. 15, regolamento Banca d'Italia del 22 marzo 2016).

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2018 clicca qui.
Per scaricare il testo del D.M. n. 205/2014 clicca qui.
Per scaricare il testo regolamento della Banca d'Italia del 22 marzo 2016 clicca qui.
Per scaricare il testo della Tariffa, Parte prima allegata al DPR n. 642/1972 clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
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