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Consumo sul posto da parte degli imprenditori agricoli - Nuovi chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo EconomicoGiovedì 22/03/2018, a cura di TuttoCamere.it
Con la Risoluzione n. 77186 del 27 febbraio 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico torna su una questione più volta affrontata: quella del consumo sul posto da parte degli imprenditori agricoli. La risoluzione risponde ad un quesito posto da un Comune con il quale si chiede se un'azienda agricola può effettuare, in locali aperti al pubblico diversi e ubicati lontano dai fondi rustici strettamente destinati alla produzione di base, l'esercizio della vendita diretta ed il relativo consumo sul posto di vino, di propria produzione, con l'utilizzo di bicchieri di vetro. Ricordiamo che in una precedente risoluzione (la n. 380940 del 20 settembre 2017) il Ministero dello Sviluppo Economico ha divulgato il contenuto della nota n. 60721 del 10 agosto 2017, con la quale il Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali ha fornito chiarimenti in merito alle disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-ter, dell'art. 4, del decreto legislativo n. 228 del 2001 e, nello specifico, alla modalità e agli ambiti spaziali nei quali l'attività di consumo sul posto da parte degli imprenditori agricoli possa essere svolta. Ai sensi del comma 8-bis, agli imprenditori agricoli è consentito effettuare il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, "con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario". Nel successivo comma 8-ter si dispone, inoltre, che "L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati". Dalla normativa appena citata si ricava che la vendita diretta ed il conseguente consumo immediato: a) possono avvenire all'interno di locali nella disponibilità dell'imprenditore agricolo e da questi destinati all'esercizio della vendita diretta ancorché gli stessi siano diversi o ubicati lontano dai fondi rustici strettamente destinati alla produzione di base e b) possono esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica e senza cambio della destinazione d'uso degli stessi. Con riferimento alla possibilità di utilizzare bicchieri di vetro, il Ministero ricorda che, con la nota n. 372321 del 28 novembre 2016, ha già avuto modo, tra l'altro, di precisare che non può escludersi l'utilizzo di posate in metallo, di bicchieri di vetro, nonché di tovaglioli di stoffa quanto questi sono posti a disposizione della clientela con modalità che non implicano un'attività di somministrazione, ossia quando non si tratti di "apparecchiare" la tavola con le modalità proprie della ristorazione, ma solo di mettere bicchieri, piatti, posate e tovaglioli puliti a disposizione della clientela per un loro uso autonomo e diretto. Con riferimento, poi, alla possibilità, da parte di un imprenditore agricolo, di consentire il consumo sul posto di un prodotto a base alcolica, il Ministero dello Sviluppo Economico ricorda quanto già espresso dal competente Ministero dell'interno, con la nota n. 4130 del 15 marzo 2017, nella quale si ribadisce che l'attività di vendita di vendita al minuto e di somministrazione di bevande, alcoliche e non, in esercizi pubblici o aperti al pubblico - compreso il caso di vendita e somministrazione di vino all'interno di una azienda agricola, pur se priva del servizio assistito - è soggetta alla legislazione di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S. e delle disposizioni connesse, oltreché per il divieto di vendita in forma ambulante, ai sensi dell'articolo 87 del T.U.L.P.S.. Come noto, il citato articolo 86 sottopone l'attività in discorso ad una licenza di polizia, quale che sia la modalità di conduzione esercitata, purché sia destinata ad un pubblico indistinto. Ma in realtà, la licenza di polizia non è oggetto di materiale rilascio, essendo questo assolto, ex articolo 152 del R.D. n. 635/1940 (Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.), dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ovvero dall'autorizzazione commerciale prevista. Per scaricare il testo della risoluzione n. 77186/2018 clicca qui. Per scaricare il testo della risoluzione n. 380940/2017 clicca qui. Fonte: https://www.tuttocamere.it |
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