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Conserve - Pubblicato il decreto che rende obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'origine per conserve, sughi e derivati

Venerdì 09/03/2018, a cura di TuttoCamere.it


E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018, il Decreto 16 novembre 2017, recante "Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro".

Il provvedimento introduce la sperimentazione per tre anni (fino al 31 dicembre 2020) del sistema di etichettatura, nel solco della norma già in vigore per i prodotti lattiero caseari, per la pasta e per il riso. Il decreto si applica ai derivati come conserve e concentrato di pomodoro, oltre che a sughi e salse che siano composti almeno per il 50% da derivati del pomodoro.

In base a quanto disposto dall'art. 1, le disposizioni del presente decreto si applicano, infatti, esclusivamente ai seguenti prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale:
  1. derivati del pomodoro di cui all'art. 24 della legge n. 154del 28 luglio 2016;
  2. sughi e salse preparate a base di pomodoro (di cui al codice doganale 21032000), ottenuti mescolando uno o più dei derivati di cui al punto a) con altri prodotti di origine vegetale o animale, il cui peso netto totale è costituito per almeno il 50% dai derivati di cui al punto a) (art. 1).


L'indicazione di origine dei prodotti di cui sopra prevede l'utilizzo in etichetta della dicitura:
  1. « Paese di coltivazione del pomodoro»: nome del Paese in cui è stato coltivato il pomodoro;
  2. « Paese di trasformazione del pomodoro»: nome del Paese in cui il pomodoro e' stato trasformato. Qualora il pomodoro impiegato per i prodotti di cui sopra sia stato coltivato e trasformato interamente in un unico Paese, l'indicazione di origine potrà prevedere l'utilizzo della sola dicitura: Origine del pomodoro: nome del Paese (art. 2).


Qualora ciascuna delle operazioni di cui sopra avviene nei territori di più Paesi membri dell'Unione europea o situati al di fuori dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui la singola operazione è stata effettuata possono essere utilizzate le seguenti diciture: « UE», « non UE», « UE e non UE» (art. 3)

Le indicazioni sull'origine dei prodotti in questione "devono essere indelebili e riportate in etichetta in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili. Esse non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche oda altri elementi suscettibili di interferire " (art. 4, comma 2).

Per le violazioni degli obblighi relativi all'indicazione sull'origine dei prodotti è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600,00 a euro 9.500,00 (art. 5).

Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo (art. 6).

Per saperne di più e per scaricare il testo del decreto clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
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Fotografia Gabriele Capra