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Congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti: chiarimenti dall'Inps

Lunedì 05/03/2018, a cura di AteneoWeb S.r.l.


L'articolo 1, comma 354, della legge di bilancio 2017 ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenuti nel 2017 e nel 2018.
Di conseguenza la durata del congedo obbligatorio per il padre è aumentata per l'anno 2018 a quattro giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del figlio o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale.

Con il Messaggio n. 894 del 27 febbraio 2018 l'Inps fornisce chiarimenti in merito alla proroga ed all'ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e ripristino per i medesimi del congedo facoltativo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a) della legge 92/2012, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno solare 2018.

L'Istituto precisa che, sono tenuti a presentare la domanda solo i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all'Istituto.
In quest'ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con messaggio Hermes n. 6499 del 18 aprile 2013.

Per le modalità operative di fruizione del giorno di congedo facoltativo per il padre lavoratore dipendente, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima, l'Istituto rinvia alla circolare 40/2013.

Fonte: https://www.inps.it
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