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Commercio su aree pubbliche - Proroga del termine per le concessioni al 31 dicembre 2020

Venerdì 26/01/2018, a cura di TuttoCamere.it


E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020". (Legge di Bilancio 2018).

Il provvedimento si compone di un solo articolo, composto da 1181 commi.

I commi 1180 e 1181 recano disposizioni in materia di concessioni per il commercio sulle aree pubbliche con particolare riferimento alla proroga al 31 dicembre 2020 del termine per le concessioni e alle modalità specifiche di assegnazione per alcuni soggetti.

In particolare, il comma 1180, "al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle medesime concessioni siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo", proroga al 31 dicembre 2020 il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche con scadenza anteriore alla predetta data e in essere alla data di entrata in vigore della disposizione in commento.

Si ricorda che l'articolo 6, comma 8, del D.L. 244/2016, convertito dalla L. n. 19/2017, ha disposto la proroga delle concessioni in oggetto fino al 31 dicembre 2018. Tuttavia, non viene disposta alcuna modifica esplicita con riferimento a tale disposizione.

Il comma 1181 dispone, "nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione", che le amministrazioni interessate prevedano specifiche modalità di assegnazione per coloro che, nell'ultimo biennio precedente l'entrata in vigore della norma, abbiano direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, anche in deroga a quanto previsto dalla disciplina delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e delle connesse concessioni di posteggio di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 59/2010.

Come è noto, il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha attuato la Direttiva 2006/123/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 (c.d. "Direttiva Bolkestein") relativa ai servizi nel mercato interno. Tale Direttiva, pur avendo, in via prioritaria, finalità di massima liberalizzazione delle attività economiche, consente, comunque, la possibilità di porre limiti all'esercizio della tutela di tali attività nel caso che questi siano giustificati da «motivi imperativi di interesse generale».

Il D.Lgs. n. 59/2010, attuativo della citata direttiva. ha, pertanto, previsto, all'art. 14, la possibilità di introdurre limitazioni all'esercizio dell'attività economica istituendo o mantenendo regimi autorizzatori «solo se giustificati da motivi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, nonché delle disposizioni di cui al presente titolo».

In conseguenza di quanto previsto dal citato art. 14, il legislatore nazionale, all'art. 16 del D.Lgs. n. 59 del 2010 ha regolato la disciplina delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e delle connesse concessioni di posteggio, prevedendo che le autorità competenti - nel caso in cui il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato «per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili» - debbano attuare una procedura di selezione tra i potenziali candidati, garantendo «la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi». Tutto ciò, allo scopo di garantire sia la parità di trattamento tra i richiedenti, impedendo qualsiasi forma di discriminazione tra gli stessi, sia la libertà di stabilimento, conformemente alla citata direttiva 2006/123/UE.

Il comma 1181 demanda alla Conferenza Unificata di provvedere all'integrazione dei criteri previsti dall'Intesa 5 luglio 2012 (Rep. Atti n. 83/CU), sancita in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del D.Lgs. n. 59/2010, stabilendo il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non.

Si ricorda infine che, con il successivo Accordo raggiunto in sede di Conferenza Unificata il 16 luglio 2015, è stata sancita un'interpretazione univoca dell'applicazione alle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e di rivendita di quotidiani e periodici svolte sulle aree pubbliche dei criteri dell'Intesa del 5 luglio 2012 stessa.

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2018 clicca qui.
Per scaricare il testo dell'intesa del 5 luglio 2012 clicca qui.
Per un approfondimento dell'argomento relativo al commercio su aree pubbliche clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
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