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Chiarimenti in merito all'esonero dal versamento del Ticket di licenziamento

Lunedì 29/10/2018, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Con il Messaggio n. 3933 del 24 ottobre 2018 l'Inps chiarisce che per comprovare la condizione di esonero dell'azienda dal versamento del ticket di licenziamento, in mancanza di altra documentazione idonea a tal fine, il datore di lavoro, o il rappresentante legale, deve produrre la lettera di assunzione, riportante il cantiere o la sede legale e la mansione per cui il lavoratore è assunto, e la lettera di licenziamento, da cui risultino la motivazione "fine cantiere o completamento lavori" e la data di cessazione del rapporto di lavoro. Resta ferma la possibilità che, all'atto del licenziamento, il cantiere/sede di lavoro iniziale non coincida con il cantiere/sede di lavoro finale.

Entrambi i documenti devono riportare la firma per ricevuta del lavoratore ovvero, se trasmessi via posta, è necessario produrre copia della relativa raccomandata.

Maggiori informazioni nel Messaggio dell'Inps.

Fonte: https://www.inps.it
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