|
Cedolare secca con applicazione dell'aliquota del 10% anche per contratti di locazione abitativa di tipo transitorioMartedì 11/04/2017
a cura di AteneoWeb S.r.l. L'art. 3, comma 2, del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 prevede che si possa applicare l'aliquota IVA ridotta alla cedolare secca esclusivamente per i contratti di locazione che risultino:
In particolare il citato art. 2, c. 3, della legge n. 431/1998 ammette che le parti possano stabilire la durata del contratto "anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1", ossia in ossequio ad esigenze abitative di tipo transitorio diverse da quelle degli studenti universitari, previste dal successivo comma 2 del medesimo art. 5. Tenuto conto del tenore letterale di tale disposizione, l'Agenzia Entrate nella circolare 8/E del 7 aprile 2017, ha precisato che l'aliquota ridotta IVA è da ritenersi applicabile anche ai contratti transitori di cui all'art. 5, comma 1, della L. 431/1998 (ossia ai contratti di durata da un minimo di un mese ad un massimo di 18 mesi), a condizione che, come nel caso prospettato, si tratti di un contratto di locazione a canone concordato relativo ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa. |
|
Studio Bertola di Bertola Giovanni e Bertola Federico |
||
Piazza C.Alberto, 27 - 12042 Bra (CN)Tel: 0172425634 - Fax: 0172439098Email: info@studiobertola.itP.IVA: 03522130040 |
|
|